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Sentenza — n. 43536/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza, emessa il 31 marzo 2021, il Tribale del riesame di un Napoli, diversamente qualificata la condotta contestata al capo E) quale violazione dell'art. 648 ter1 c.p., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a SAVINO GIUSEPPE la misura cautelare v della custodia in carcere in relazione ne a reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione e, in prossimità dell'odierna udienza, ha fatto pervenire rituale rinuncia ad esso. Deve, pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 43536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 ter1 c.p., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a SAVINO GIUSEPPE la misura cautelare v della custodia in carcere in relazione ne a reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione e, in prossimità dell'odierna udienza, ha fatto pervenire rituale rinuncia ad esso. Deve, pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

Parole chiave

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impunità sanzioni penali indennizzo per carcerazione preventiva revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SAVINO GIUSEPPE, nato a Napoli il 29 febbraio 1976, N avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 31 marzo 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; co Udita nell'udienza camerale del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Domenico Seccia, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza, emessa il 31 marzo 2021, il Tribale del riesame di un Napoli, diversamente qualificata la condotta contestata al capo E) quale violazione dell'art. 648 ter1 c.p., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a SAVINO GIUSEPPE la misura cautelare v della custodia in carcere in relazione ne a reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione e, in prossimità dell'odierna udienza, ha fatto pervenire rituale rinuncia ad esso. Deve, pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutati sia i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), sia la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata appena due giorni prima dell'udienza. Deve precisarsi che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Matilde Camm