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Sentenza — n. 43526/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUBAA ANTONIO nato a PALERMO il 14/06/1967 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 43526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Con sentenza in data 19 settembre 2019, la corte di appello di Palermo confermava la condanna alle pene di legge disposta all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di Koubaa Antonio ritenuto responsabile di furto ed illecito utilizzo di una tessera bancomat. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava vizio del provvedimento impugnato quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sussistendo tutti i requisiti dell'entità della pena gtvista per i reati contestati, dell'oggettiva modestia dell'addebito, dell'esiguità del danno.

Parole chiave

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punibilità pena pecuniaria non riscuotibile attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda pena accessoria reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOUBAA ANTONIO nato a PALERMO il 14/06/1967 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 19 settembre 2019, la corte di appello di Palermo confermava la condanna alle pene di legge disposta all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di Koubaa Antonio ritenuto responsabile di furto ed illecito utilizzo di una tessera bancomat. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava vizio del provvedimento impugnato quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sussistendo tutti i requisiti dell'entità della pena gtvista per i reati contestati, dell'oggettiva modestia dell'addebito, dell'esiguità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, con le argomentazioni contenute nella impugnata sentenza, la corte di appello ha già spiegato le ragioni per le quali dovere escludere la possibilità di riconoscere l'invocata causa di non punibilità sulla base della sussistenza di plurime condotte criminose poste in essere dal ricorrente, delle particolari modalità di consumazione del fatto ed in ragione dell'entità del danno procurato (euro 250) comunque non particolarmente tenue.

E tali argomenti, in quanto fondati su circostanze di fatto interpretate in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, non paiono censurabili con il presente ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 novembre 2021 IL C NSIGLIERE,EST. Do ruat IL PRESIDENTE Dott. Piero Messini D'Agostini DEPOS