Sentenza — n. 43522/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BATTISTA ROSARIO nato a ROMA il 28/10/1981 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata il collegio difensivo composto dall'avv. Giovanni Morrone e dall'avv. Giovanni Gigantino insisteva per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 43522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La conferma della responsabilità, con specifico riguardo alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, risulta sorretta da motivazione illegittima in quanto fondata su massime di esperienza non provate. Si affermava infatti che l'assenza del provvedimento concessorio sulle aree dove venivano effettuati i lavori di sbancamento, non poteva che essere nota anche al ricorrente, tenuto conto che lo stesso abitava in un piccolo centro come Lampedusa. Tale affermazione non ha base né logica, né esperienziale, tenuto conto che il De Battista è un esecutore dei lavori e che lo stesso non poteva sapere se il suo datore di lavoro aveva completato la pratica per ottenere l'autorizzazione amministrativa al loro svolgimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BATTISTA ROSARIO nato a ROMA il 28/10/1981 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata il collegio difensivo composto dall'avv. Giovanni Morrone e dall'avv. Giovanni Gigantino insisteva per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Si contestava al De Battista di avere invaso un'area di proprietà del Comune di Lampedusa con lo scopo di occuparla.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo: il De Battista era un dipendente del coimputato Maggiore, che gli aveva ordinato di eseguire i lavori di sbancamento non autorizzati nell'area demaniale; tale situazione sarebbe incompatibile con la sussistenza dell'elemento soggettivo, che non poteva trarsi, come ritenuto dalla Corte di appelloi dal fatto che Lampedusa fosse un piccolo centro, nel quale la situazione amministrativa dei siti balneari era notoria; sarebbe illegittimo anche il diniego di rinnovazione del dibattimento, dato che l'approfondimento istruttorioavrebbe chiarito la data di assunzione e di licenziamento del De Battista da parte del Maggiore, elemento decisivo per inquadrarlo come "dipendente" al momento della consumazione della condotta contestata e per ritenerlo, conseguentemente, sollevato dall'onere di accertare dalla regolarità della situazione amministrativa dell'area dove venivano eseguiti i lavori; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che era stata negata senza fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La conferma della responsabilità, con specifico riguardo alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, risulta sorretta da motivazione illegittima in quanto fondata su massime di esperienza non provate. Si affermava infatti che l'assenza del provvedimento concessorio sulle aree dove venivano effettuati i lavori di sbancamento, non poteva che essere nota anche al ricorrente, tenuto conto che lo stesso abitava in un piccolo centro come Lampedusa. Tale affermazione non ha base né logica, né esperienziale, tenuto conto che il De Battista è un esecutore dei lavori e che lo stesso non poteva sapere se il suo datore di lavoro aveva completato la pratica per ottenere l'autorizzazione amministrativa al loro svolgimento.
E' vero che la (tassazione ha affermato - come rilevato dalla Corte territoriale - che l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, Sentenza n. 16802 del 08/04/2015, Carafa Rv. 263474 - 01). Ma proprio seguendo tali coordinate ermeneutiche può giungersi - al più - a ritenere che il De Battista non avesse compiuto "colposamente" gli accertamenti, ma non che lo stesso versasse in una situazione soggettiva caratterizzata dal dolo richiesto per l'accertamento del reato contestato, ovvero dalla consapevolezza di consumare la condotta di invasione. 1.2.
Assente la dimostrazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato Così deciso in Roma, il giorno