Sentenza — n. 43502/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre - per saltum - avverso la sentenza del 16/10/2020 del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Orfeo Michele per il reato di truffa, per sopravvenuta remissione di querela. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente, con un unico motivo deduce l'erroneità della sentenza che non ha considerato che la remissione di querela non poteva produrre alcun effetto estintivo alla luce di quanto disposto dall'art. 649-bis, cod.pen. e considerando che nel caso concreto era contestata la recidiva reiterata e infra-quinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649-bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 43502/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da quanto esposto emerge che il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità in violazione di legge, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello perché proceda nel giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., giacchè la sentenza annullata è stata resa all'esito del dibattimento ed era -perciò- appellabile.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI APPELLO DI CATANZAROnei confronti di ORFEO MICHELE nato a CERIGNOLA il 21/07/1950 avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre - per saltum - avverso la sentenza del 16/10/2020 del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Orfeo Michele per il reato di truffa, per sopravvenuta remissione di querela. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente, con un unico motivo deduce l'erroneità della sentenza che non ha considerato che la remissione di querela non poteva produrre alcun effetto estintivo alla luce di quanto disposto dall'art. 649-bis, cod.pen. e considerando che nel caso concreto era contestata la recidiva reiterata e infra-quinquennale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale, in effetti, ha dichiarato l'improcedibilità per remissione di querela non considerando che la contestazione della recidiva reiterata, infraquinquennalefende la truffa procedibile d'ufficio. Tale incidenza sul regime della procedibilità, invero, trova fondamento normativo nell'art. 649-bis, cod.pen., alla luce dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che «il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). (Vedi Sez.
U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856)», (Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 Ud., dep. 29/01/2021, Li Trenta, Rv. 280262 - 01).
2. Da quanto esposto emerge che il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità in violazione di legge, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello perché proceda nel giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., giacchè la sentenza annullata è stata resa all'esito del dibattimento ed era -perciò- appellabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Pièro Messini D'Agostini 1 -\ i/C. tOtik cla 9,/•-k g DEPOSIT