Ordinanza — n. 43121/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KESHTEARI EDUARD n. in Albania il 22/1/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1200,00 di multa per il delitto associativo sub A), vari episodi di furto pluriaggravato nonché per la contravvenzione ex art. 707 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod.pen; Ordinanza — n. 43121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: in Albania il 22/1/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1200,00 di multa per il delitto associativo sub A), vari episodi di furto pluriaggravato nonché per la contravvenzione ex art. 707 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KESHTEARI EDUARD n. in Albania il 22/1/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1200,00 di multa per il delitto associativo sub A), vari episodi di furto pluriaggravato nonché per la contravvenzione ex art. 707 cod.pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017,Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017,Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De g 5L.Th tis DAnenico Gallo DEPO