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Sentenza — n. 43120/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and evidence admissibility in aggravated receiving charge case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43120/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vincenzo Iuliano against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated receiving. The defense argued that the prosecution's complaint was inadmissible evidence and that the lower court erred in applying recidivism and sentencing guidelines. The court found the appeal infounded, noting the complaint was properly utilized as evidence and that the specific recidivism was correctly balanced against generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 624, 648, 99, 133, 157, 161 cod. pen.; Art. 512, 23 comma 8 dl. 137/2020; The Court of Cassation holds that lower courts must explicitly address evidence admissibility and recidivism arguments, and that specific recidivism can be balanced with generic mitigating factors without violating statutory limits.

Parole chiave

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recidivism balancing evidence admissibility aggravated receiving procedural violation sentencing guidelines ricettazione prove acquisite illegalmente accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. proc. pen.
L'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
comporta un termine massimo di perenzione, a norma degli art. 157 e 161 comma 2 cod.pen., pari ad anni 22,mesi 2 e gg 20.
Art. 161 comma 2 cod. pen.
Art. 512 cod. proc. pen.
Gussoni, acquisite ex art. 512 cod.proc.pen.
Art. 23 comma 8 dl. n. 137/2020
a Salerno il 5/12/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 4/2/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl.
art. 647 cod.pen
4- del gravame concernente l'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 647 cod.pen., ha omesso di esplicitare le ragioni della reiezione, pur avendo confermato ed argomentato la sussistenza del delitto di ricettazione.
art. 512 cod.proc.pen
Gussoni, acquisite ex art. 512 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017
Questa Corte ritiene con indirizzo consolidato che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv.
n. 32832 del 09/05/2007
271154; n. 32832 del 09/05/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IULIANO VINCENZO n. a Salerno il 5/12/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 4/2/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Franca Zacco, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avv. Francesco Siniscalchi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/12/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Siniscalchi, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge con riguardo alla dedotta inutilizzabilità dei contenuti del verbale di ricezione di querela sporta in data 13/11/2006 da Lorenzoni Marina, assunta come teste all'udienza dibattimentale dell'1/4/2016. La difesa denunzia che i giudici di merito hanno ritenuto quale reato presupposto della ricettazione il furto sebbene la teste Lorenzoni abbia riferito in contraddittorio dell'avvenuto smarrimento del titolo di credito oggetto di contestazione ed hanno tratto elementi di convincimento dal verbale di querela, inutilizzabile a fini probatori.

Secondo il ricorrente l'illegittima utilizzazione della querela è stata determinante al fine di ritenere la sussistenza del reato di ricettazione che, in difetto, non avrebbe avuto il proprio necessario antecedente dal momento che lo smarrimento del titolo avrebbe imposto la qualificazione del fatto presupposto ai sensi dell'art. 647 cod.pen., fattispecie abrogata ex art. 1 d. Igs n. 7/2016, con conseguente assoluzione dell'imputato. Sulla questione la Corte territoriale ha omesso di motivare, non rinvenendosi cenno alla doglianza nell'apparato argomentativo; 2.2. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 648 cod.pen. e connesso vizio di motivazione.

La difesa sostiene che la Corte di merito non ha fatto corretto governo delle regole che presidiano la valutazione della prova, valorizzando le dichiarazioni della p.o. Gussoni, acquisite ex art. 512 cod.proc.pen. per sopravvenuto decesso del dichiarante, il quale ha riferito di aver ricevuto l'assegno in contestazione a titolo di cauzione dall'imputato, che lo aveva personalmente compilato, sebbene dalla lettera di noleggio non emerga la circostanza relativa al deposito cauzionale, il titolo risulti compilato con due inchiostri diversi e il teste Reguzzoni Sergio, collaboratore del Gussoni, abbia escluso di essere stato presente alla consegna dell'assegno da parte del prevenuto, circostanze che avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente quantomeno un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità del prevenuto; 2.3 la violazione degli artt. 62 bis, 99, 648 cod.pen. e connesso vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen., avendo la Corte territoriale trascurato che la somma indicata nel titolo è d'importo minimo e l'assegno fu consegnato a titolo di garanzia; ritenuto la recidiva senza effettuare una pregnante analisi dei precedenti e confermato il giudizio di comparazione, negando la prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. sulla base del mero richiamo ai precedenti giudiziari del ricorrente.

La difesa lamenta ulteriormente che la sentenza impugnata non ha fatto chiarezza sulla esatta qualificazione della recidiva, la cui natura incide, oltre che sulla determinazione della pena, sul calcolo dei termini di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non merita accoglimento siccome infondato. Invero, la Corte territoriale, dopo aver dato atto -a pag. 4- del gravame concernente l'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 647 cod.pen., ha omesso di esplicitare le ragioni della reiezione, pur avendo confermato ed argomentato la sussistenza del delitto di ricettazione. 1.1 Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio ( Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157;

Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263980; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). La difesa sostiene che la sussistenza del reato presupposto di furto è stata affermata dai giudici di merito sulla base dell'illegittima utilizzazione della denunzia-querela della Lorenzoni, la quale in dibattimento ha riferito che il titolo oggetto di contestazione era stato non rubato ma smarrito. La tesi è destituita di pregio. Risulta dalla sentenza di primo grado, pag. 2, che in sede di ammissione delle prove veniva disposta l'acquisizione quali documenti del verbale di denunzia orale di Lorenzoni Marina resa in data 13/11/2006 dinanzi ai CC di Bologna- Borgo Panigale e dell'integrazione del 26 Gennaio 2007 in assenza di rilievi da parte della difesa sicché tali atti devono ritenersi legittimamente acquisiti al compendio probatorio ex art. 234 cod.pen.( in tal senso, con riguardo a fattispecie analoga, Sez. 2, n. 3211 del 12/03/1998, dep. 1999, Rv. 213597 che ha ritenuto prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, la denunzia relativa al reato presupposto di furto;

Sez. 2 n. 5264 del 17/12/2020, non mass.; n.38461 del 15/6/2018, non mass; n.45310 del 20/9/2017, non mass.). Peraltro, i giudici di merito non avevano evidentemente alcun obbligo di conformarsi alla qualificazione giuridica data al fatto dalla teste, che in maniera del tutto atecnica ha parlato di smarrimento dell'assegno, dal momento che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche ( Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028; in tema di riciclaggio Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609-02).

Nella specie consta che la Lorenzoni, dipendente della ditta SDA, Filiale di Bologna, aveva denunziato in data 13/7/2006 la sottrazione di una borsa Unicredit contenente assegni in bianco destinati alla filiale della banca di Piazza Bovio in Napoli. Trattandosi di società che gestisce l'attività di corriere espresso è del tutto mplausibile la tesi dello smarrimento in itinere di un collo contenente migliaia di assegni. Inoltre, questa Corte ha chiarito che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Rv. 278225;

Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432).2. Ad esiti reiettivi in considerazione della loro infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze in punto di valutazione della prova articolate nel secondo motivo. Le conformi sentenze di merito, i cui apparati argomentativi si saldano in virtù dell'omogeneità dei criteri d'apprezzamento delle emergenze acquisite e degli esiti valutativi, hanno dato congruo conto delle ragioni alla base dell'affermazione di responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli. In particolare, il primo giudice, richiamato dalla sentenza impugnata, ha analiticamente ricostruito i rapporti intercorsi tra Gussoni Antonio e il ricorrente (pag. 4 e segg.), illustrando il contesto in cui si inserì il noleggio da parte dello Iuliano, il 30/5/2008, di un furgone per la durata di due giorni, contratto in relazione al quale venne rilasciato a titolo di cauzione l'assegno di provenienza furtiva, compilato per l'importo di euro 1200,00.

Il Tribunale, a riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del Gussoni, nelle more deceduto, con acquisizione ex art. 512 cod.proc.pen. della denunzia e successiva integrazione, ha segnalato ( pagg.6/7) che la consegna dell'assegno trova riscontro nel contratto di noleggio, sottoscritto dal prevenuto, che contiene espresso riferimento "al rilascio, a carico del cliente, di una franchigia per un importo massimo di euro 1200,00", ovvero lo stesso importo portato dal titolo controverso mentre anche la ricostruzione degli ulteriori rapporti economici intercorsi tra le parti è ampiamente convalidata dalle acquisizioni documentali in atti, a dimostrazione della piena credibilità del denunziante.

Il primo giudice ha, altresì, confutato la pretesa attitudine delle dichiarazioni di Reguzzoni Sergio a minare l'attendibilità della p.o., evidenziando che il predetto, il quale si è detto collaboratore occasionale del Gussoni, a titolo amicale, ha escluso di aver assistito alla consegna del titolo a dieci anni di distanza dai fatti, circostanza che rende l'assunto privo del carattere della certezza e nella sostanza inidoneo a contrastare le dettagliate e riscontrate asserzioni della p.o.

3. Manifestamente infondate s'appalesano le censure svolte nel terzo motivo in punto di apparato circostanziale e dosimetria della pena. Questa Corte ritiene con indirizzo consolidato che la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154; n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696). Nel caso di specie l'entità della somma portata dal titolo e la personalità dell'imputato, attinto da precedenti specifici, impediscono di reputare il fatto connotato da una rilevanza criminosa assolutamente marginale.GbA 3.1 Deve, inoltre, osservarsi che la difesa, pur non avendo sollevato in sede d'appello questioni circa la sussistenza e l'applicazione della recidiva, nell'odierna impugnazione ne lamenta "l'incerta sussistenza e qualificazione", evocandone i riflessi in tema di prescrizione.

Al riguardo deve osservarsi che al prevenuto è contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, tale ritenuta dal primo giudice che l'ha bilanciata nel senso dell'equivalenza con le attenuanti generiche, concesse al solo fine di un miglior adeguamento in concreto della sanzione. La Corte di merito ha confermato il giudizio di bilanciamento, richiamando l'assenza di profili di meritevolezza con specifico riguardo alla condotta processuale del prevenuto e alla proclività a delinquere, con giudizio non suscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificato in aderenza ai parametri ex art. 133 cod.pen.

L'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen. comporta un termine massimo di perenzione, a norma degli art. 157 e 161 comma 2 cod.pen., pari ad anni 22,mesi 2 e gg 20.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il