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Sentenza — n. 43114/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva affermato in dibattimento di non essere in grado di riconoscere l'imputato ma aveva confermato di avere svolto il riconoscimento all'epoca dei fatti; riconoscimento corroborato anche dall'identificazione della vettura, che risultava in uso all'imputato. La menzionata Corte ha disatteso la richiesta dell'appellante di escussione del teste, atteso che le circostanze, indicate dalla difesa, non apparivano strumentali all'accertamento della responsabilità dell'imputato, trattandosi di lievi discrasie che attenevano non ai fatti ma agli orari, riportati nei verbali, di svolgimento delle diverse attività investigative.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 43114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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altri capi d'accusa allegazioni di persecuzione contraddittorie gravi addebiti penali allegazione motivata commisurazione della pena per rapina difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

3,ZION'è' , SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da ALLOCCA GIUSEPPE, nato ad Avellino il 23.9.1988 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 3 giugno 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3 giugno 2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27 maggio 2019 dal Tribunale di Noia, con cui ALLOCCA GIUSEPPE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato solo le dichiarazioni "utili" alla condanna e tralasciato le contraddizioni che avrebbero reso necessario ascoltare il Vice brigadiere Oliviero Pasquale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva affermato in dibattimento di non essere in grado di riconoscere l'imputato ma aveva confermato di avere svolto il riconoscimento all'epoca dei fatti; riconoscimento corroborato anche dall'identificazione della vettura, che risultava in uso all'imputato. La menzionata Corte ha disatteso la richiesta dell'appellante di escussione del teste, atteso che le circostanze, indicate dalla difesa, non apparivano strumentali all'accertamento della responsabilità dell'imputato, trattandosi di lievi discrasie che attenevano non ai fatti ma agli orari, riportati nei verbali, di svolgimento delle diverse attività investigative.

Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).

Giova aggiungere che non presta il fianco a censure neanche la mancata rinnovazione dibattimentale, ritenuta superflua per le ragioni sopra indicate. Come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. II, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968). La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez.

VI, n. 1256 del 28 novembre 2013, Rv. 258236). Nel caso in esame, la Corte del merito con motivazione adeguata non ha ritenuto necessario escutere il teste indicato dall'appellante, che, dal suo canto, non ha indicato decisive circostanze su cui chiamare il teste a deporre.

2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 20 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusepp