Ordinanza — n. 43075/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/07/1988 CARBONE LINO nato a NAPOLI il 23/08/1997 RICCIARDI FABIO nato a NAPOLI il 10/04/1983 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Il difensore di Riccardi Fabio, Borriello Giuseppe e Carbone Lino ricorre per cassazione, con separati atti, per l'annullamento "della sentenza n. 2718/20 RG. emessa in data 4 maggio 2020 e depositata in data 6 luglio 2020 dalla Corte di appello di Napoli III^ Sezione nell'ambito del procedimento penale n. 29985718 RGNR - n. 12167/19", deducendo molteplici profili di violazione di legge o di vizio di motivazione di cui ai rispettivi motivi ai quali in questa sede può integralmente rinviarsi.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/07/1988 CARBONE LINO nato a NAPOLI il 23/08/1997 RICCIARDI FABIO nato a NAPOLI il 10/04/1983 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il difensore di Riccardi Fabio, Borriello Giuseppe e Carbone Lino ricorre per cassazione, con separati atti, per l'annullamento "della sentenza n. 2718/20 RG. emessa in data 4 maggio 2020 e depositata in data 6 luglio 2020 dalla Corte di appello di Napoli III^ Sezione nell'ambito del procedimento penale n. 29985718 RGNR - n. 12167/19", deducendo molteplici profili di violazione di legge o di vizio di motivazione di cui ai rispettivi motivi ai quali in questa sede può integralmente rinviarsi.
2. Tanto premesso, i ricorsi, per come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (che corrisponde in tutti i suoi elementi identificativi a quello espressamente menzionato nei ricorsi quale oggetto dell'impugnazione), nonché dall'esame dei motivi dedotti e delle imputazioni ivi richiamate, sono inammissibili per carenza di interesse in quanto si riferiscono ad un processo in cui i ricorrenti non hanno assunto la qualità di imputati.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il P4 dente Ser Di Paola DEPOSITATO IN