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Sentenza — n. 43064/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43064/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43064/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCIOTTA GIUSEPPE nato a LOCRI il 27/01/1964 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 157 cod.proc.pen; Sentenza — n. 43064/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCIOTTA GIUSEPPE nato a LOCRI il 27/01/1964 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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sospensione di pena ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine rinvio del dibattimento riduzione della pena proroga del termine

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Mazzagreco, il quale deduceva con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp.
art. 157 cod.proc.pen
cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale per essere il reato contestato all'imputato già prescritto alla data della sentenza di appello posto che aveva errato la corte di merito nel ritenere sospeso il termine ex art. 157 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCIOTTA GIUSEPPE nato a LOCRI il 27/01/1964 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 10 luglio 2019, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo datata 11-5-2017, che aveva condannato Picciotta Giuseppe alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Mazzagreco, il quale deduceva con unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale per essere il reato contestato all'imputato già prescritto alla data della sentenza di appello posto che aveva errato la corte di merito nel ritenere sospeso il termine ex art. 157 cod.proc.pen. in conseguenza del rinvio disposto nel giudizio di primo grado dal 22 novembre 2016 al 21 febbraio 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso non è manifestamente infondato così che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato. Ed invero, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta testualmente che il rinvio dell'udienza del 22 novembre veniva disposto per esame dell'imputato su richiesta del difensore ed anche per consentire la partecipazione del difensore titolare.t Orbene, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509). L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che fondatamente il ricorso prospetta una questione avente ad oggetto l'operatività della sospensione della prescrizione posto che, per espressa affermazione del giudice di primo grado, il rinvio dell'udienza del 22 novembre 2016 risultava disposto per esame imputato e, tale atto, costituisce un mezzo di prova ai sensi dell'art.503 cod.proc.pen.. Conseguentemente, la prosecuzione del rapporto processuale nella pendenza del presente giudizio di legittimità determina che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato di truffa commesso in data 23 novembre 2011 è, alla data odierna, estinto per prescrizione essendo ampiamente decorso il termine prorogato di anni 7 e mesi 6.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 12 ottobre 2021 IL CONSIGLI E E,T. . sP. i o IL PR IDENTE Do