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Sentenza — n. 42518/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42518/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DELLI CARRI ALDO nato a FOGGIA il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Udito il P.G. in persona della Dott.ssa Felicetta Marinelli che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; Udito il difensore dell'imputato avv. Francesco Calabrese che chiede accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Gli avvocati Paolo D'Annbrosio e Francesco Calabrese, nella qualità di difensori di fiducia e procuratori speciali di DELLI CARRI Aldo, propongono ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 10104 del 4 marzo 2021 con la quale la Sesta Sezione Penale di questa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari n. 1325 del 21 novembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 311 cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione degli stessi, tenuto conto che l'ordinanza n. 10104 del 4 marzo 2021 della Sesta Sezione Penale è intervenuta con riferimento ad un ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. proposto avverso un provvedimento de libertate, il ricorso straordinario di cui odiernamente si discute è inammissibile.

Parole chiave

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inosservanza del termine preclusione per tardività termine calcolato a ore disdetta tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 311 cod. proc. pen
10104 del 4 marzo 2021 con la quale la Sesta Sezione Penale di questa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari n.
art. 309 cod. proc. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DELLI CARRI ALDO nato a FOGGIA il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Udito il P.G. in persona della Dott.ssa Felicetta Marinelli che, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; Udito il difensore dell'imputato avv. Francesco Calabrese che chiede accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Gli avvocati Paolo D'Annbrosio e Francesco Calabrese, nella qualità di difensori di fiducia e procuratori speciali di DELLI CARRI Aldo, propongono ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 10104 del 4 marzo 2021 con la quale la Sesta Sezione Penale di questa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari n. 1325 del 21 novembre 2020.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia errore di fatto sulla ritenuta decorrenza del termine per l'impugnazione. 2.1. Rappresentano i ricorrenti che, con l'ordinanza impugnata, la Sesta Sezione ha ritenuto la tardività del ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., in quanto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Foggia in data 15 gennaio 2021 e pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Bari in data 19 gennaio 2021, laddove l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata risultava notificato al difensore avv.

D'Ambrosio in data 5 gennaio 2021. 2.2. Deducono i ricorrenti l'erronea dichiarazione di tardività del ricorso per non avere la Sesta Sezione tenuto conto della circostanza che il Delli Carri, dal 31 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021 (come da documentazione allegata al ricorso), era assistito da un secondo difensore, avvocato Mario Ciarambino, che non aveva ricevuto, né ha mai ricevuto in seguito, l'avviso di deposito dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari ex art. 309 cod. proc. pen. Ne discende che, alla data del 19 gennaio 2021, il termine per la presentazione del ricorso non era ancora decorso.

Tali circostanze sono state dedotte, in vista dell'udienza del 4.3.2021, con due memorie difensive inviate via pec alla Cancelleria della Sesta Sezione, ma, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, appaiono ignorate.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Felicetta Marinelli, riportandosi alle conclusioni scritte rassegnate il 22.9.2021, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato avv. Calabrese, presente all'udienza camerale, dopo breve discussione, insiste invece per il suo accoglimento.MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile unicamente in favore del condannato e non anche della persona sottoposta ad indagini. 2.1. In tal senso è orientata l'ormai costante giurisprudenza di legittimità. 2.2. Vengono in linea di conto, Sez. U, nn. 16103 e 16104 del 27/03/2002, rispettivamente Basile e De Lorenzo. La prima sentenza, massimata sub Rv. 221281-01, è chiara nell'enunciare il principio di diritto secondo cui, "poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali". 2.3.

Il principio trovasi successivamente ribadito da Sez. 4, n. 22497 del 03/05/2007, Cinelli, Rv. 237015-01, e Sez. 2, n. 11741 del 19/02/2008, Testa, Rv. 239743-01, che, muovendo dalla natura di norma eccezionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne sottolineano, in piana derivazione dall'art. 14 disp. prel. c.c., l'inestensibilità analogica alle decisioni emesse a conclusione di procedimenti incidentali. 2.4. Il definitivo suggello dell'orientamento esposto si deve a Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 (dep. 2017), Nunziata, Rv. 269790-01, che ribadisce come "il ricorso straordinario per errore di fatto non sia proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono 'ante iudicatumm, facendo esemplificativamente riferimento, in motivazione, "ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione". -5' 2.5.

Per completezza mette conto soltanto di aggiungere che già in due precedenti occasioni questa Suprema Corte ha avuto modo di ritenere manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. - quest'ultimo con riferimento agli artt. 5, 6, e 13 Conv. EDU ) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali, sul rilievo che "le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna" (Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266565-01, e Sez. 1, n. 35614 del 25/09/2002, Calone, Rv. 222328-01).

3. Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai superiori insegnamenti.

4. In applicazione degli stessi, tenuto conto che l'ordinanza n. 10104 del 4 marzo 2021 della Sesta Sezione Penale è intervenuta con riferimento ad un ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. proposto avverso un provvedimento de libertate, il ricorso straordinario di cui odiernamente si discute è inammissibile.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Ritiene tuttavia il Collegio che essa non comporti altresì la condanna del medesimo al versamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende: invero - tenuto conto che le due memorie difensive inviate via pec alla Cancelleria della Sesta Sezione, deducenti che il secondo difensore non aveva mai ricevuto l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, non risultano prese in esame dall'ordinanza impugnata - non appare evidente che il predetto abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186):

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2021. L'estensore Andrea ntonio Salemme )