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Ordinanza — n. 42515/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42515/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42515/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 22 dicembre 2020 n. 20965, pronunciata nei confronti di Pellerito Franca, Pipitone Benedetto, Pipitone Epifania e Pipitone Graziella; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20965, pronunciata nei confronti di Pellerito Franca, Pipitone Benedetto, Pipitone Epifania e Pipitone Graziella; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

Parole chiave

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esecuzione delle pene aggravamento della pena remissione della pena sanzioni penali pena complementare gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
216705) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 22 dicembre 2020 n. 20965, pronunciata nei confronti di Pellerito Franca, Pipitone Benedetto, Pipitone Epifania e Pipitone Graziella; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi proposti da Pellerito Franca, Pipitone Benedetto, Pipitone Epifania e Pipitone Graziella, imputati per i delitti di estorsione aggravata in concorso (capo B), ascritto a Pipitone Benedetto e Pipitone Epifania; di favoreggiamento reale, ascritto a tutti i ricorrenti (capo H); di intestazione fittizia di beni ai sensi dell'art. 12 quinquies I. 356/92, ascritto a Pipitone Epifania e Pipitone Graziella (capo J), ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10 settembre 2019, limitatamente ai capi sub B) e H), accogliendo i ricorsi proposti nell'interesse delle imputate Pipitone Epifania e Pipitone Graziella, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo giudizio, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dalle imputate e condannando le stesse al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che per effetto di tali statuizioni, atteso il parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalle imputate Pipitone Epifania e Pipitone Graziella, relativamente ai motivi concernenti il reato di cui al capo B) (per Pipitone Epifania) ed il reato di cui al capo H) (per Pipitone Epifania e Pipitone Graziella), nessuna pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali doveva essere adottata, mentre nel dispositivo della sentenza risulta la condanna delle imputate Pipitone Epifania e Pipitone Graziella al pagamento sia delle spese processuali.

Sia della somma a favore della Cassa per le ammende; che l'ufficio ha richiesto di procedere alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza; considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. Unite, n. 15 del 31/05/2000 Radulovic, Rv. 216705) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; che va disposta, pertanto, la correzione del relativo errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nel senso di eliminare la statuizione di condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa per le ammende nei confronti delle imputate Pipitone Epifania e Pipitone Graziella;

P.Q.M . Dispone correggersi la sentenza n.20965 del 22 dicembre 2020 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nella parte in cui riporta "la condanna delle imputate Pipitone Epifania e Pipitone Graziella al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende", eliminando la relativa statuizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.130 cod.proc.pen. Così deciso il 9/7/2021 Il Consi e Estensore sidente • Sergi aola irell Cervad e Pt DEPOSITATO IN CA