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Ordinanza — n. 42514/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42514/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42514/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MATARESE Luigi nato a Napoli il 23/04/1991 avverso la sentenza emessa il 28/10/2020 dal GIP Tribunale Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con procedura de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28/10/2020 il Gip presso il Tribunale di Firenze applicava a Matarese Luigi la pena prospettata dalle parti in relazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42514/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato di persona, lamentando l'omessa verifica della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc,. pen.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MATARESE Luigi nato a Napoli il 23/04/1991 avverso la sentenza emessa il 28/10/2020 dal GIP Tribunale Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con procedura de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28/10/2020 il Gip presso il Tribunale di Firenze applicava a Matarese Luigi la pena prospettata dalle parti in relazione al contestato reato di rapina aggravata in concorso.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato di persona, lamentando l'omessa verifica della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc,. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore e te Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Mirel rvadoro +1 DEPOSITATO IN CANCELLERI