Sentenza — n. 42486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • DIAGNE Khadim nato in Senegal il 20/02/1979 • DJIGAL Mahmadou Lamine nato in Senegal il 02/02/1962 • GASSAME Cheikh nato in Senegal 1'01/01/1977 avverso la sentenza emessa 1'08/07/2019 dalla Corte di Appello di Genova visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 42486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati. La corte territoriale, in relazione alle richieste di sostituzione delle pene detentive brevi, con riferimento a tutti e tre gli imputati, ha rigettato le istanze con motivazione assertiva ed indifferenziata, senza reale confronto con la specificità delle posizioni e degli istituti previsti dagli artt. 53 e segg. I. 689/1981, in tal modo non assicurando i requisiti argomentativi minimi a fondamento della formulata prognosi di impraticabilità ed inidoneità delle misure sostitutive.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • DIAGNE Khadim nato in Senegal il 20/02/1979 • DJIGAL Mahmadou Lamine nato in Senegal il 02/02/1962 • GASSAME Cheikh nato in Senegal 1'01/01/1977 avverso la sentenza emessa 1'08/07/2019 dalla Corte di Appello di Genova visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla motivazione in punto di sanzioni sostitutive. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'08/07/2020 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 19/12/2016 con la quale Diagne Khadim, Gassame Cheikh e Djigal Mahamadou Lamine erano stati condannati alle pene di giustizia, sospese alle condizioni di legge, perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. così come ad essi rispettivamente ascritti.
2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia, tutti eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione ex artt. 53 e segg.l. 689/81 della pena inflitta.
3. I ricorsi sono fondati. La corte territoriale, in relazione alle richieste di sostituzione delle pene detentive brevi, con riferimento a tutti e tre gli imputati, ha rigettato le istanze con motivazione assertiva ed indifferenziata, senza reale confronto con la specificità delle posizioni e degli istituti previsti dagli artt. 53 e segg. I. 689/1981, in tal modo non assicurando i requisiti argomentativi minimi a fondamento della formulata prognosi di impraticabilità ed inidoneità delle misure sostitutive.
4. Si consideri altresì che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, è stata ritenuta manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato - come nel caso di specie - la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili (Cass. sez. 2, sent. n. 21459 del 07/03/2019 - dep. 16/05/2019 - Rv. 276064).
Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alle "condizioni di vita degli imputati (prive di regolare attività di lavoro e di stabile permanenza sul territorio dello stato)" risulta dunque inidoneo a giustificare la prognosi non favorevole "circa il pagamento della sanzione pecuniaria o delle prescrizioni correlative alla libertà controllata o alla semidetenzione".
5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di sostituzione delle pene detentive con le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 ss. 1.689/81, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 202 Il Consigliere estensore Il P esi ente Dott.. Luigi Agostinacchio Dott. ireli • rv,paoc