Sentenza — n. 42470/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14/6/2019 la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Mandarro Giuseppe in ordine alla ricettazione di un assegno provento di rapina. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Mandarro ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio violazione di legge per essersi fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso ricorrente agli organi di P.G. in relazione alla provenienza del titolo, che si assume consegnato al coimputato Panebianco per l'acquisto di un ciclomotore. Riferisce infatti il ricorrente che, convocato dalla P.G. a seguito delle dichiarazioni del Panebianco, senza l'assistenza di difensore aveva confermato la circostanza contestagli: viene dedotto nel ricorso che il giudizio di responsabilità nei confronti del Mandarro, pertanto, si fonda unicamente sulle dichiarazioni spontanee dei due imputati e su quanto riferito dai verbalizzanti in ordine alle predette dichiarazioni, tutte inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Mandarro ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Maggiore sul punto sono state illegittimamente rese in dibattimento, perché in violazione del disposto dell'art.195 comma 4 cod. proc. pen., che fa divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDARRO GIUSEPPE nato a CATANIA il 13/03/1947 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14/6/2019 la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Mandarro Giuseppe in ordine alla ricettazione di un assegno provento di rapina.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Mandarro ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio violazione di legge per essersi fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso ricorrente agli organi di P.G. in relazione alla provenienza del titolo, che si assume consegnato al coimputato Panebianco per l'acquisto di un ciclomotore. Riferisce infatti il ricorrente che, convocato dalla P.G. a seguito delle dichiarazioni del Panebianco, senza l'assistenza di difensore aveva confermato la circostanza contestagli: viene dedotto nel ricorso che il giudizio di responsabilità nei confronti del Mandarro, pertanto, si fonda unicamente sulle dichiarazioni spontanee dei due imputati e su quanto riferito dai verbalizzanti in ordine alle predette dichiarazioni, tutte inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Mandarro ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.
3. Il ricorso è fondato.
4. Dalle motivazioni delle sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile, sicché ad entrambe deve far riferimento il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617), emerge che l'assegno provento di rapina oggetto dell'imputazione, secondo le dichiarazioni del teste Piacente, è stato a questo consegnato da Panebianco Alfio. Soltanto l'ispettore di P.G. Maggiore Sebastiano, invece, nel deporre come testimone in dibattimento, ha riferito delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da dal ricorrente Mandarro Giuseppe, in assenza di difensore, e di quelle rese dal predetto Panebianco: premesso, però, che per il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. eventuali dichiarazioni autoindizianti rese in assenza di difensore non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese, deve comunque rilevarsi che anche le dichiarazioni dell'isp.
Maggiore sul punto sono state illegittimamente rese in dibattimento, perché in violazione del disposto dell'art.195 comma 4 cod. proc. pen., che fa divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett.
a) e b) cod. proc. pen., ed il divieto della testimonianza indiretta sul punto prescinde anche dalla verbalizzazione o meno delle dichiarazioni di cui si tratta, anche qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge (Sez. 3, n. 13205 del 23/11/2016, Rv. 269327).
5. Nel difetto di qualsiasi altro elemento di prova a carico del ricorrente, pertanto, deve ritenersi che questi non abbia commesso il fatto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da Mandarro Giuseppe per non aver commesso il fatto. Così deciso il 23 aprile 2021 Il Consigliere est