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Sentenza — n. 42467/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINOTTI FRANCESCO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 03/10/1983 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137/2020

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Paola, con sentenza in data 20/1/2021, applicava nei confronti di Finotti Francesco ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497/1974, 81 cpv. e 648 cod. pen., 697 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione al fatto qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., trattandosi di ricettazione di un fucile avente le canne tagliate, e quindi ritenuto provento di alterazione di arma.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi favoreggiamento proporzionalità della detenzione prescrizione applicazione nel tempo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Paola, con sentenza in data 20/1/2021, applicava nei confronti di Finotti Francesco ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione al fatto qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., trattandosi di ricettazione di un fucile avente le canne tagliate, e quindi ritenuto provento di alterazione di arma.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINOTTI FRANCESCO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 03/10/1983 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Paola, con sentenza in data 20/1/2021, applicava nei confronti di Finotti Francesco ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497/1974, 81 cpv. e 648 cod. pen., 697 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione al fatto qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., trattandosi di ricettazione di un fucile avente le canne tagliate, e quindi ritenuto provento di alterazione di arma.

A dire del ricorrente, essendo ignoto il momento della traditio, diverso da quello dell'accertamento, per il principio del favor rei questo doveva essere fatto risalire a data "tanto anteriore da far ritenere il reato prescritto". In ricorso è inammissibile, in quanto secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione (Sez. 5, Sentenza n. 26425 del 30/04/2019, Rv. 276517;

Sez. 6, Sentenza n. 5210 del 11/12/2018, Rv. 275027). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 aprile 2021 Il Consigli ce e§tensore Lucian pena li DEPOSITATO IN