Sentenza — n. 42413/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAStentardo Giastin impugna l'ordinanza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Torino che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 89, co. 2 d.P.R. n. 309/1990". 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 275-bis, c.p.p.". 1.3. "Mancanza di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'asserita mancanza di deduzione di elementi di novità rispetto al quadro cautelare preesistente".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Sono state lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocato FABIO PANCALDI, che ha replicato alla requisitoria del PG e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STENTARDO GIASTIN nato a NIZZA MONFERRATO il 16/06/1985 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato FABIO PANCALDI, che ha replicato alla requisitoria del PG e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Stentardo Giastin impugna l'ordinanza in data 19/2/2021 della Corte di appello di Torino che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 89, co. 2 d.P.R. n. 309/1990". 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 275-bis, c.p.p.". 1.3. "Mancanza di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'asserita mancanza di deduzione di elementi di novità rispetto al quadro cautelare preesistente".
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Sono state lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocato FABIO PANCALDI, che ha replicato alla requisitoria del PG e ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato come l'impugnazione in esame si presenti come un ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. A tal proposito va ribadito che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (In applicazione del principio la Corte ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello)», (Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 Cc., dep. 27/02/2017, Mortarini, Rv. 269418 — 01;
Sez. 1, Sentenza n. 18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv. 256032 - 01). Riportando un brano di motivazione della sentenza da ultimo citata, «si deve per vero rilevare che il ricorso in questione ha per oggetto un'ordinanza concernente la modifica delle modalità esecutive di una misura cautelare ex art.299 cod. proc. pen., comma 2, onde il mezzo d'impugnazione previsto avverso la medesima è, tassativamente, quello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., non essendo in tal caso consentito il ricorso immediato per cassazione che, a norma dell'art. 311 cod. proc. pen., comma 2, è ammissibile solo contro i provvedimenti che "dispongono una misura coercitiva" e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l'art. 568 cod. proc. pen., comma 2, contro quelli concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili; il predetto rimedio non è, quindi, utilizzabile nei confronti di provvedimenti relativi alla modifica o all'estinzione delle misure cautelari, con riguardo ai quali è previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. l'appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame il ricorso per cessazione (Cass., Sez. 1, 30 aprile 1996, n. 2794, rv. 205282)».
2. A norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alle considerazioni che precedono, consegue la qualificazione della impugnazione quale appello ai sensi dell'art. 310, cod.proc.pen., e la trasmissione degli atti al giudice territoriale funzionalmente competente, ossia il Tribunale di Torino.
3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P. Q. M. Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, sezione per il Riesame ed Appello cautelare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 17/6/2021 Il Con