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Ordinanza — n. 42409/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata da: NESTA DONATO nato a CAPOSELE il 24/04/1961 in relazione alla sentenza n. 29554 del 20/07/2020 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento in interesse e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; rilevato che l'istanza è intesa a rimuovere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui liquida le spese sostenute dalle parti civili Malanga Gerardo e Ceres Carmine senza considerare che le stesse erano state ammesse al Patrocinio a spese dello Stato sin dal primo grado di giudizio; considerato che quanto evidenziato dal richiedente trova riscontro in atti; ritenuto che ricorrono i requisiti per poter procedere alla correzione richiesta, precisandosi che -in tal caso. il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via generica, giacché spetta alla Corte di appello la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce del principio di diritto in forza del quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.", (Sez.

Regesto Legislator

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artt. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc. -dep. 12/02/2020-, De Falco, Rv. 277760). PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sezione seconda penale, n. 29554 del 20/7/2020 nel senso che nel dispositivo le parole "che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA" siano sostituite dalle seguenti: "nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, in quanto ammesse al Patrocinio a spese dello Stato".

Parole chiave

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ripetibili anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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artt. 541 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata da: NESTA DONATO nato a CAPOSELE il 24/04/1961 in relazione alla sentenza n. 29554 del 20/07/2020 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento in interesse e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; rilevato che l'istanza è intesa a rimuovere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui liquida le spese sostenute dalle parti civili Malanga Gerardo e Ceres Carmine senza considerare che le stesse erano state ammesse al Patrocinio a spese dello Stato sin dal primo grado di giudizio; considerato che quanto evidenziato dal richiedente trova riscontro in atti; ritenuto che ricorrono i requisiti per poter procedere alla correzione richiesta, precisandosi che -in tal caso. il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via generica, giacché spetta alla Corte di appello la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla luce del principio di diritto in forza del quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.", (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc. -dep. 12/02/2020-, De Falco, Rv. 277760). PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sezione seconda penale, n. 29554 del 20/7/2020 nel senso che nel dispositivo le parole "che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA" siano sostituite dalle seguenti: "nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, in quanto ammesse al Patrocinio a spese dello Stato".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 17/6/2021 Il Consigliere estensore idente Antonio Saraco adoro DEPOSITATO