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Sentenza — n. 42401/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42401/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42401/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7, c.p., e gli sono state concesse le attenuanti generiche. Questa Corte ha precisato che in tema di danneggiamento sussiste continuità normativa tra la fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dalrart. 2, comma primo, lett.

Regesto Legislator

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art. 635 c.p, art. 635 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 42401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7, c.p., e gli sono state concesse le attenuanti generiche. Questa Corte ha precisato che in tema di danneggiamento sussiste continuità normativa tra la fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dalrart. 2, comma primo, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena ricusazione del pubblico ministero sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 635 c.p
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione di legge, atteso che, una volta riconosciute le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, si sarebbe dovuta applicare la pena prevista dal primo comma dell'art. 635 c.p.
art. 635 cod. pen
- quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dalrart.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LUPANO RICCARDO, nato a Genova il 9 giugno 1985 avverso la sentenza emessa il 4 giugno 2019 dalla Corte d'appello di Genova Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca Tampieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 4 giugno 2019 la Corte d'appello di Genova, a seguito di annullamento con rinvio, disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte limitatamente all'applicabilità o meno delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a LUPANO RICCARDO per i reati di danneggiamento di contenitori di rifiuti dell'AMIU e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione di legge, atteso che, una volta riconosciute le attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, si sarebbe dovuta applicare la pena prevista dal primo comma dell'art. 635 c.p. ed, essendo un reato di competenza del giudice di pace secondo gli artt. 4 e 52 d.lgs 274 del 2000, si sarebbe dovuta applicare solo la pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7, c.p., e gli sono state concesse le attenuanti generiche. Questa Corte ha precisato che in tema di danneggiamento sussiste continuità normativa tra la fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dalrart. 2, comma primo, lett.

i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto, immutati gli altri elementi del fatto tipico, detta circostanza aggravante, pur costituendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma (Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016 Ingegneri, Rv. 267824). Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, con l'art. 2, comma 1, lettera I) ha, infatti, riformulato l'art. 635 cod. pen. prevedendo al secondo comma ipotesi autonome di reato e disponendo che alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già individuate nella precedente formulazione della norma.

Alla luce delle anzidette precisazioni è evidente che la tesi del ricorrente muove da una premessa erronea, ossia che le attenuanti generiche siano state poste in comparazione con l'aggravante mentre la Corte territoriale, del tutto correttamente, ha ridotto la pena per effetto delle menzionate attenuanti e non ha effettuato un giudizio di comparazione. Giova ad ogni modo precisare che, anche laddove volesse ipotizzarsi un giudizio di comparazione, la concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante avrebbe potuto incidere solo sulla determinazione della pena, senza mutare la qualificazione del reato, che resta danneggiamento aggravato, di competenza del Tribunale con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 6337 del 23/11/2016, Rv. 269583) ha già affermato che il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l'applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quesrultimo.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore ente Giuseppina Anna Rosaria