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Sentenza — n. 42041/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42041/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42041/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con istanza del 02/12/2020 (integrata il giorno successivo per rimediare ad un errore materiale nell'individuazione della sentenza), il difensore di VALORE Antonino chiedeva alla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30/10/2019, con la quale la predetta Corte territoriale aveva parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche e mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Sciacca, in data 19/06/2017, nei confronti del VALORE in relazione al delitto di cui all'art. 633 cod. pen. La Corte d'Appello di Palermo, ritenuta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con provvedimento del 11/05/2021.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 629-bis cod. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 42041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' opportuno premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con una recente decisione emessa sulla questione che qui rileva, hanno affermato che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative retrocessione di beni espropriati ritiro della domanda di revisione istanza tardiva di restituzione dei termini annotazione

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 629-bis cod. pen
175, attesi i limiti applicativi della rescissione di cui all'art. 629-bis cod. pen.: cfr.
art. 175 cod. pen
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve peraltro osservarsi chela richiesta è stata presentata ben oltre il termine di dieci giorni, decorrenti dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, previsto a pena di decadenza dal comma 1 dell'art. 175 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sull'istanza di restituzione in termini proposta nell'interesse di: VALORE Antonino, nato a Santa Margherita di Belice il 08/04/1966 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza del 02/12/2020 (integrata il giorno successivo per rimediare ad un errore materiale nell'individuazione della sentenza), il difensore di VALORE Antonino chiedeva alla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30/10/2019, con la quale la predetta Corte territoriale aveva parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche e mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Sciacca, in data 19/06/2017, nei confronti del VALORE in relazione al delitto di cui all'art. 633 cod. pen. La Corte d'Appello di Palermo, ritenuta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con provvedimento del 11/05/2021.

2. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità osservando che l'istante - pur fondatamente lamentando l'omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello - nulla aveva eccepito in ordine alla formazione del titolo esecutivo: in assenza di deduzioni sulla esistenza e validità di quest'ultimo sul piano formale, il rimedio doveva essere individuato nell'impugnazione tardiva della sentenza, e non nell'istanza di restituzione nel termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di restituzione nel termine è inammissibile, perché tardivamente proposta.

2. E' opportuno premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con una recente decisione emessa sulla questione che qui rileva, hanno affermato che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01); con l'ulteriore precisazione per cui «la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U cit., Rv. 280931-02). Tali principi trovano peraltro applicazione quando la nullità assoluta abbia determinato una illegittima dichiarazione di assenza nel corso del giudizio di primo grado. Per la diversa ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la nullità si sia verificata nel corso della costituzione del rapporto processuale in appello, la stessa pronuncia qui appena richiamata ha espressamente avallato (§ 8 della motivazione) l'indirizzo interpretativo volto ad applicare l'istituto della rimessione nel termine di cui al comma 1 dell'art. 175, attesi i limiti applicativi della rescissione di cui all'art. 629-bis cod. pen.: cfr.

Sez. 5, ord. n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738, secondo la quale «integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo».

3. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve peraltro osservarsi chela richiesta è stata presentata ben oltre il termine di dieci giorni, decorrenti dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, previsto a pena di decadenza dal comma 1 dell'art. 175 cod. pen. È stato lo stesso ricorrente, infatti, a chiarire di aver chiesto informazioni in data 17/11/2020 alla Cancelleria della Corte d'Appello di Palermo - non avendo avuto notizie in merito alla fissazione del procedimento di secondo grado - scoprendo che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato per errore notificato ad altro omonimo difensore del tutto estraneo al procedimento. La proposizione dell'istanza in data 01/12/2020 deve pertanto ritenersi tardiva.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del VALORE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 settembre 2021 Il Consigli relestensore Il Pres ente