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Sentenza — n. 42037/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42037/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZITO ANTONIO nato a MESAGNE il 16/06/1967 ABBONDANZA VINCENZO nato a BITONTO il 21/01/1966 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 5-19545/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la ordinanza impugnata il tribunale per il riesame di Taranto confermava, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, la ordinanza genetica emessa il 5 marzo 2021 dal GIP del tribunale di Taranto. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 589 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42037/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale rilasciata dagli indagati. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale rinuncia al dibattimento orale rinuncia al brevetto conseguenze del ritiro motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. proc. pen
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez.
art. 591 cod. proc. pen
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.
art. 610 cod. proc. pen
La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZITO ANTONIO nato a MESAGNE il 16/06/1967 ABBONDANZA VINCENZO nato a BITONTO il 21/01/1966 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 5-19545/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la ordinanza impugnata il tribunale per il riesame di Taranto confermava, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, la ordinanza genetica emessa il 5 marzo 2021 dal GIP del tribunale di Taranto. 1.1.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di ricorso, dolendosi della erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della violazione del diritto di difesa, del difetto di motivazione quanto a ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 1.2. In data 22 luglio 2021 il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass.14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).

3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale rilasciata dagli indagati. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. La inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono state esplicitate le ragioni della rinuncia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento, per ciascuno dei ricorrenti, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massim otti Geppino Ra c't• \ alt DEPOSITAT