Sentenza — n. 42011/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale di Fermo ha condannato l'imputato ultraventunenne ad una pena superiore a due anni applicando contestualmente la sospensione condizionale della pena. Avverso tale provvedimento, in data 27 novembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 163 codice penale per essere stata la sospensione condizionale applicata ad una condanna superiore a due anni per un imputato ultraventunenne.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 42011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento, in data 27 novembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 163 codice penale per essere stata la sospensione condizionale applicata ad una condanna superiore a due anni per un imputato ultraventunenne.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: BARIS GIANLUCA nato a GAETA il 24/09/1986 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il Pg conclude per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Fermo ha condannato l'imputato ultraventunenne ad una pena superiore a due anni applicando contestualmente la sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale provvedimento, in data 27 novembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 163 codice penale per essere stata la sospensione condizionale applicata ad una condanna superiore a due anni per un imputato ultraventunenne.
3. Nelle more, la Corte di appello di Ancona, a seguito dell'appello dell'imputato, ha rideterminato nella misura di anni due la pena inflitta all'imputato e ha confermato la sospensione condizionale della pena limitatamente alla pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. Si tratta infatti di una impugnazione avverso un provvedimento ormai modificato da una successiva sentenza della Corte di appello che, rideterminando la pena in anni due di reclusione, ha applicato la sospensione condizionale in termini pienamente legittimi.
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 I