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Ordinanza — n. 41987/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: BAH MUSA nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano e che il ricorso sia riqualificato come appello.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale, in ordine alla valutazione del bene (ricettazione di un telefono cellulare), ne aveva asseverato l'esiguità sulla scorta delle sole dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito di averlo acquistato ad un mercatino sulla strada per un prezzo di 60/70 euro, a fronte, invece, di un valore ben superiore (notoriamente da stimarsi in C 400,00 o C 500,00).

Parole chiave

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valore litigioso ricettazione prezzo civetta riduzione del prezzo di compravendita prezzo eccessivo spese di acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. proc. pen
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: BAH MUSA nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano e che il ricorso sia riqualificato come appello.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pen. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale, in ordine alla valutazione del bene (ricettazione di un telefono cellulare), ne aveva asseverato l'esiguità sulla scorta delle sole dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito di averlo acquistato ad un mercatino sulla strada per un prezzo di 60/70 euro, a fronte, invece, di un valore ben superiore (notoriamente da stimarsi in C 400,00 o C 500,00).

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 17/7/2021 ha concluso chiedendo convertirsi il ricorso in appello, ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., attenendo la doglianza formulata al percorso motivazionale della decisione del primo giudice.

3. Tanto premesso, il ricorso deve essere qualificato come appello e trasmesso alla Corte di appello di Milano ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non essendo impugnabile per saltum davanti a codesta Corte la sentenza di primo grado per vizio di motivazione, espressamente dedotto dal ricorrente sia nella titolazione del motivo che nel successivo sviluppo argomentativo, ex art. 569, comma 3, stesso codice.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso, il 10/9/2021. Il consigliere estensore Il Presid nte Giovanni Ariolli Gepping R go DEPOSITATO IN CANCELL