Sentenza — n. 41983/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABurzo Mariarosaria ricorre avverso la sentenza in data 06/02/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 15/12/2016 del Tribunale di Napoli Nord, che l'aveva condannata per il reato di ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione circa l'istanza di riconoscimento del beneficio della non menzione sul certificato casellario spedito a richiesta di privati. La ricorrente precisa che la Corte di appello non si è pronunciata sulla specifica richiesta avanzata con l'atto di appello, in presenza di tutti requisiti richiesti dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41983/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione circa l'istanza di riconoscimento del beneficio della non menzione sul certificato casellario spedito a richiesta di privati. La ricorrente precisa che la Corte di appello non si è pronunciata sulla specifica richiesta avanzata con l'atto di appello, in presenza di tutti requisiti richiesti dalla legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURZO MARIAROSARIA nata a NAPOLI il 18/06/1964 avverso La sentenza del 06/02/2020 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COCCOMELLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla non menzione; sentito l'Avvocato ANTONIO POLLIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Burzo Mariarosaria ricorre avverso la sentenza in data 06/02/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 15/12/2016 del Tribunale di Napoli Nord, che l'aveva condannata per il reato di ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione circa l'istanza di riconoscimento del beneficio della non menzione sul certificato casellario spedito a richiesta di privati. La ricorrente precisa che la Corte di appello non si è pronunciata sulla specifica richiesta avanzata con l'atto di appello, in presenza di tutti requisiti richiesti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato dovendosi rilevare che la Corte di appello, invero, ha omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta avanzata con il gravame, intesa a ottenere il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati. Invero, pur in presenza di una specifica richiesta in tal senso, i magistrati dell'appello sono rimasti del tutto silenti sul punto, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione fondatamente denunciato dalla ricorrente. Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione della chiara sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 175, cod.pen., così potendosi disporre in questa sede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sul beneficio della non menzione sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale, beneficio che concede. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Antonio Saraco Ge