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Sentenza — n. 41978/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41978/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/02/2021, il Tribunale di Enna ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" FALCIGLIA Mario, riqualificata ai sensi dell'art. 647 cod. pen. l'originaria accusa di ricettazione di un telefono cellulare. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, deducendo erronea applicazione della legge penale. Si censura la sentenza per aver disatteso - alla luce delle circostanze fattuali emerse in giudizio (smarrimento del cellulare, successivo utilizzo da parte dell'imputato, esito positivo della perquisizione con consegna dell'apparecchio da parte del FALCIGLIA, mancata indicazione del titolo legittimante la disponibilità) - i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova della ricettazione e di qualificazione giuridica della condotta di chi decida di appropriarsi di un bene che - come il telefono cellulare - mantiene chiari segni del legittimo possessore (nella specie, costituiti dal codice IMEI stampato nel vano batteria).

Regesto Legislator

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art. 647 cod. pen; Sentenza — n. 41978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Enna non si è attenuto ai principi appena richiamati. Ciò impone - in accoglimento del ricorso per saltum - l'annullamento della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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ricettazione uso del telefono cellulare alla guida recidiva nell'infrazione prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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art. 647 cod. pen
Con sentenza del 10/02/2021, il Tribunale di Enna ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" FALCIGLIA Mario, riqualificata ai sensi dell'art. 647 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di: FALCIGLIA Mario, nato a Aidone il 22/03/1967 avverso la sentenza emessa il 10/02/2021 dal Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/02/2021, il Tribunale di Enna ha assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" FALCIGLIA Mario, riqualificata ai sensi dell'art. 647 cod. pen. l'originaria accusa di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, deducendo erronea applicazione della legge penale. Si censura la sentenza per aver disatteso - alla luce delle circostanze fattuali emerse in giudizio (smarrimento del cellulare, successivo utilizzo da parte dell'imputato, esito positivo della perquisizione con consegna dell'apparecchio da parte del FALCIGLIA, mancata indicazione del titolo legittimante la disponibilità) - i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova della ricettazione e di qualificazione giuridica della condotta di chi decida di appropriarsi di un bene che - come il telefono cellulare - mantiene chiari segni del legittimo possessore (nella specie, costituiti dal codice IMEI stampato nel vano batteria).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale in materia, «integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio» (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910; in senso analogo, cfr. anche Sez. 5, n. 57485 del 20/10/2017, Garofalo).

In tale ottica ricostruttiva, conseguentemente, «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe. Nella medesima prospettiva, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29627 del 28/05/2019, Saghraoui).

3. Il Tribunale di Enna non si è attenuto ai principi appena richiamati. Ciò impone - in accoglimento del ricorso per saltum - l'annullamento della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per il giudizio. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consiglie e Iestensore Vittori azienza DEPOSITATO IN C