Sentenza — n. 41107/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 marzo 2015 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di danneggiamento di una vetrata prospiciente la Via Pasubio in Roma, originariamente contestato - secondo la formulazione della norma precedente alla novella del 2016 - come danneggiamento aggravato dall'avere ad oggetto beni di pubblico servizio e utilità dall'esposizione del bene alla pubblica fede 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 41107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv. 217266).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLISSO PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1971 avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'Avv. SIMONE CAPALBO che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 marzo 2015 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di danneggiamento di una vetrata prospiciente la Via Pasubio in Roma, originariamente contestato - secondo la formulazione della norma precedente alla novella del 2016 - come danneggiamento aggravato dall'avere ad oggetto beni di pubblico servizio e utilità dall'esposizione del bene alla pubblica fede 2.
Avverso tale provvedimento l'imputato MOLISO Pasquale articola due distinti ricorsi. 2.1. Ricorso presentato personalmente e datato 5 luglio 2019 con cui si contesta la responsabilità in relazione a fatti non compiutamente ricollegabili a quelli oggetto di giudizio. 2.2 Ricorso presentato a mezzo dell'Avv. Simone Capalbo del Foro di Roma, che articola i seguenti motivi. 2.2.1. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla circostanza della esposizione a pubblica fede del bene danneggiato con conseguente mancanza di un elemento strutturale essenziale della fattispecie di danneggiamento per come riformata.
Il palazzo la cui vetrata è stata colpita con un sasso lanciato dal ricorrente risulterebbe oggetto di sorveglianza continuativa tramite guardie giurate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato personalmente - tra l'altro contenente considerazioni che nulla hanno a che fare con la vicenda di cui è giudizio - è inammissibile.
2. L'ulteriore ricorso a firma dell'Avv. Capalbo è inammissibile in quanto - anche a prescindere dalla sussistenza o meno della esposizione a pubblica fede del bene - fin dal primo grado è stata esplicitamente ritenuta sussistente l'ulteriore circostanza della destinazione a uso pubblico dell'immobile che non risulta essere stata oggetto di contestazione né in sede di appello né in sede di ricorso per cassazione. 2.1. Peraltro, la mera presenza di guardie giurate non risulta di per sé circostanza che provi la presenza di una sorveglianza continua, ininterrotta e idonea ed efficace nell'impedire il danneggiamento del bene (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016 - Rv. 265808 - 01) che per tali caratteri permetterebbe di escludere l'aggravante. Sul punto, il motivo di ricorso risulta meramente assertivo, prescinde da riferimenti a elementi che permettano di desumere tali caratteri e si risolve in contestazioni sostanzialmente apodittiche.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/3000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 15 settembre 2021 Il Consi