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Ordinanza — n. 40775/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40775/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40775/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI CLAUDIO (ALIAS) nato a CIANO D'ENZA il 30/08/1959 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1.1 Con ordinanza in data 23 dicembre 2020, il tribunale di Reggio Emilia disponeva la confisca de plano dei beni sequestrati nel procedimento penale a carico di Rossi Claudio precedentemente definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Mauro Rossi, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen.. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi deducendo come non fosse stata accertata la natura di beni culturali di quanto confiscato.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 667 comma 4 cod.proc.pen, art. 676 comma 1 cod.proc.pen, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Mauro Rossi, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen.. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi deducendo come non fosse stata accertata la natura di beni culturali di quanto confiscato.

Parole chiave

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beni culturali revoca del trasferimento patrimoniale diritto alla cultura rinuncia alla sostanza confisca dei beni sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Mauro Rossi, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen..
art. 667 comma 4 cod.proc.pen
2.1 II ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen.
art. 676 comma 1 cod.proc.pen
Invero il giudice dell'esecuzione ex art. 676 comma 1 cod.proc.pen.
art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerate ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI CLAUDIO (ALIAS) nato a CIANO D'ENZA il 30/08/1959 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 23 dicembre 2020, il tribunale di Reggio Emilia disponeva la confisca de plano dei beni sequestrati nel procedimento penale a carico di Rossi Claudio precedentemente definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Mauro Rossi, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione degli articoli 127, 130 e 263 cod.proc.pen.. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi deducendo come non fosse stata accertata la natura di beni culturali di quanto confiscato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione. Invero il giudice dell'esecuzione ex art. 676 comma 1 cod.proc.pen. è competente a decidere senza formalità sulla confisca delle cose in sequestro. In tali casi vi provvede ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. secondo cui contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero e l'interessato. Il procedimento si svolge con le forme dell'art. 666 e cioè con la rituale citazione delle parti.

Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerate ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice dell'esecuzione. Roma, 2 novembre 2021 IL CONSIGLIERE EST. , L Dbtt. Ignazio Par IL PRESIDENTE Dott Domenico