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Sentenza — n. 40769/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40769/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8.4.2021 il GIP di Sassari, investito della richiesta di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Fabrizio Casu e Immacolata lai in relazione al delitto di cui gli artt. 110 e 393 cod. pen., all'esito dell'udienza in camera di consiglio e condividendo le considerazioni della persona offesa che aveva proposto opposizione, aveva ordinato al PM di formulare l'imputazione nei confronti degli odierni ricorrenti per il delitto di tentata estorsione in concorso;

Regesto Legislator

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art. 409 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: in data 20.9.2021 è pervenuto in cancelleria atto di rinuncia all'imputazione sottoscritto personalmente dai ricorrenti i quali hanno manifestato di non conservare interesse alla prosecuzione del giudizio.

Parole chiave

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tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata differimento dell'esecuzione della pena concorso di domande d'estradizione abbandono del procedimento per truffa ordine d'arresto per estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 409 cod. proc. pen
avevano proposto ricorso per cassazione i difensori del Casu e della lai lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 409 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Casu Fabrizio, nato a Cagliari il 20.11.1965, lai Immacolata, nata a Sassari 1'8.12.1966, contro l'ordinanza del GIP di Sassari del 1'8.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8.4.2021 il GIP di Sassari, investito della richiesta di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Fabrizio Casu e Immacolata lai in relazione al delitto di cui gli artt. 110 e 393 cod. pen., all'esito dell'udienza in camera di consiglio e condividendo le considerazioni della persona offesa che aveva proposto opposizione, aveva ordinato al PM di formulare l'imputazione nei confronti degli odierni ricorrenti per il delitto di tentata estorsione in concorso;

2. avevano proposto ricorso per cassazione i difensori del Casu e della lai lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 409 cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. non potendo il GIP ordinare al PM di esercitare l'azione penale per una ipotesi di reato diversa rispetto a quella per la quale era stata chiesta la archiviazione;

3. il PG aveva trasmesso la propria requisitoria ritenendo la fondatezza del ricorso e concludendo a sua volta per l'annullamento del provvedimento impugnato;

4. in data 20.9.2021 è pervenuto in cancelleria atto di rinuncia all'imputazione sottoscritto personalmente dai ricorrenti i quali hanno manifestato di non conservare interesse alla prosecuzione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. alla luce della rinuncia al ricorso sottoscritta dal Casu e dalla lai e pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte in data 20.9.2021. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass. SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma il 2.11.2021 Il Consigliere ste sore Il Presidente Pierluigi Cian enico G