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Sentenza — n. 40768/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40768/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORNESI FABRIZIO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 10/04/1970 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 630 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 40768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 Il ricorso è totalmente generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, l'unico motivo proposto non spiega in alcun modo in cosa consista l'inconciliabilità dei diversi giudicati rimandando l'accertamento al giudice di legittimità e non approfondendo il tema del vizio del provvedimento impugnato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa revisione della sentenza penale esame di cassazione riscossione di pene pecuniarie errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Verna, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale in relazione all'art.
art. 630 cod.proc.pen
cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale in relazione all'art. 630 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORNESI FABRIZIO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 10/04/1970 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 13 aprile 2021, la corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di Tornesi Fabrizio avverso la sentenza del 17 giugno 2015 del tribunale di Pordenone che lo aveva condannato perché ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, avv.to Verna, il quale deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale in relazione all'art. 630 cod.proc.pen. per inconciliabilità della sentenza oggetto di revisione con quelle assolutorie. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il procuratore generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso deducendo come: "manifestamente infondato è l'assunto difensivo, posto che l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p. (erroneamente indicato in ricorso come art. 630, n.1,c.p.p.) concerne l'inconciliabilità dei "fatti", intesa come incompatibilità storica dei fatti accertati nei rispettivi processi (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18209 del 26/02/2020, Rv. 279446), non la diversità di valutazione 4. giuridiche su fatti diversi, anche a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che, una volta risultato pacifico che i fatti siano diversi, neppure il ricorso evidenzia sotto quali profili essi sarebbero assimilabili".

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è totalmente generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, l'unico motivo proposto non spiega in alcun modo in cosa consista l'inconciliabilità dei diversi giudicati rimandando l'accertamento al giudice di legittimità e non approfondendo il tema del vizio del provvedimento impugnato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2021 IL CONSIGLIERE EST. . 1,zio2a.rflo_ IL PRESIDENTE Dottf Domenico Gallo