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Ordinanza — n. 40760/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40760/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40760/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/04/2021, il Tribunale di Taranto - per quanto qui rileva - ha applicato a CANTORO Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto. Avverso tale decisione, ricorre il CANTORO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando l'elemento psicologico del reato, e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40760/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto. Avverso tale decisione, ricorre il CANTORO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando l'elemento psicologico del reato, e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione concorso di motivi di sospensione motivi di rigore motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12/04/2021, il Tribunale di Taranto - per quanto qui rileva - ha applicato a CANTORO Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale decisione, ricorre il CANTORO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
272265, la quale ha precisato, in motivazione, che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.
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Ordinanza — n. 31763/2023 — snpen
Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review. The court ruled the appeal is inadmissible because the law restricts appeals against plea bargains to specific grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Consequently, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Ordinanza — n. 7420/2025 — snpen
Cassation appeal against plea bargain dismissal ruling rejected due to lack of admissible grounds post-2017 procedural reform.
Ordinanza — n. 4403/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 4403/2022 — snpen
Ordinanza — n. 895/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 895/2022 — snpen
Ordinanza — n. 11164/2024 — snpen
Criminal appeal against aggravated robbery sentence dismissed as inadmissible due to procedural defect.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORO Pietro, nato a Grottaglie il 10/04/1960 avverso la sentenza emessa in data 12/04/2021 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/04/2021, il Tribunale di Taranto - per quanto qui rileva - ha applicato a CANTORO Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto.

2. Avverso tale decisione, ricorre il CANTORO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando l'elemento psicologico del reato, e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Deve essere qui richiamato il consolidato principio secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Quanto poi all'ulteriore profilo prospettato, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata» (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265, la quale ha precisato, in motivazione, che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).

Risulta evidente, alla luce dei richiamati indirizzi interpretativi, che qui si intendono ribadire, l'estraneità delle censure prospettate dal ricorrente rispetto al novero di quelle deducibili in questa Sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2021 Il Consi estensore Il Pre idente V