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Sentenza — n. 40759/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order, upholding evidentiary sufficiency and preventive necessity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40759/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding evidentiary gaps and the inadequacy of alternative measures. The court affirmed that the lower tribunal correctly assessed the credibility of victim testimonies and the gravity of the appellant's threatening behavior and prior criminal record. Consequently, the detention order was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: The Supreme Court's review of a detention appeal does not encompass a re-examination of factual elements or evidentiary weight, reserving such assessments to the investigating judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility detention order review evidentiary sufficiency preventive necessity investigating judge authority procedural costs criminal detention reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 19/05/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p.
Art. 595 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 19/05/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: DAL CORSO Stefano, nato a Roma il 24/11/1980 avverso l'ordinanza emessa in data 19/05/2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/05/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 30/04/2021 nei confronti di DAL CORSO Stefano, in relazione al delitto di tentata estorsione continuata a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione il DAL CORSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per aver recepito acriticamente la versione delle persone offese nonostante la non credibile circostanza del pregresso sfratto che le stesse avrebbero subito, e la discrasia rilevabile nelle due deposizioni quanto al momento della loro occupazione abusiva dell'immobile ATER. Si lamenta altresì la ritenuta inattendibilità della versione del DAL CORSO, nonostante questi avesse indicato una persona in grado di confermare la versione stessa.

Ulteriori censure riguardano la valorizzazione delle espressioni minacciose proferite dal ricorrente al momento della notifica del titolo cautelare, e le considerazioni svolte in ordine alla valenza accusatoria attribuita dal Tribunale alla successiva manifestazione delle persone offese di voler rimettere la querela, anche alla luce delle dichiarazioni rese da ROSARIO Abreu. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive. Si censura l'ordinanza per essersi limitata a valorizzare i precedenti a carico, nonostante quello per evasione risalisse al 1999 e nonostante il DAL CORSO fosse stato sottoposto, dopo le vicende per cui è causa, a misure non detentive puntualmente applicate.

3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che le censure proposte si risolvono in una diversa lettura delle risultanze acquisite, e che non vi era stato adeguato confronto con quanto osservato dal Tribunale in ordine all'attendibilità delle persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' qui opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento » (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto immune da censure qui deducibili, avendo il Tribunale diffusamente esposto le ragioni della ritenuta attendibilità delle persone offese e 4 delle diverse conclusioni raggiunte in ordine alla ricostruzione difensiva. In particolare, deve qui evidenziarsi che la discrasia rilevata dalla difesa nelle dichiarazioni delle vittime del reato, in ordine aila data dell'illegittima occupazione dell'alloggio di proprietà dell'ATER, è stata ritenuta non decisiva, a fronte della circostanza - richiamata anche dal P.G. nelle proprie conclusioni, per la sua indubbia rilevanza in senso contrario a quello auspicato dal ricorrente - per cui le due donne non hanno esitato, nel riferire la condotta delittuosa del DAL CORSO, ad autodenunciarsi per il delitto di occupazione abusiva di un immobile adibito ad uso pubblico.

D'altra parte, il ricorrente non ha in alcun modo contestato il contenuto delle dichiarazioni di GOMEZ Rosario nella parte relativa alla propria telefonata al 112 e al conseguente intervento di una pattuglia dei Carabinieri presso l'appartamento dell'ATER, in occasione della prima condotta delittuosa del ricorrente, posta in essere il giorno 05/03/2021: tale non controversa circostanza rende, all'evidenza, irrilevante la discrasia denunciata. Allo stesso modo, i rilievi del Tribunale in ordine alla scarsa verosimiglianza della ricostruzione difensiva (alla luce della violenta reazione verbale del DAL CORSO, nei confronti delle persone offese, al momento della notifica del titolo cautelare), e al carattere "sospetto" delle ulteriori dichiarazioni delle donne, rese lo stesso giorno dell'esecuzione della misura, con le quali veniva manifestato l'intento di rimettere la querela, costituiscono valutazioni certamente immuni da evidente illogicità, e quindi incensurabili in questa sede.

3. Priva della necessaria specificità risulta la residua censura. Diversamente da quanto riferito in ricorso, la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi e concrete esigenze di prevenzione speciale, e all'inadeguatezza di misure gradate, è stata fondata dal Tribunale non solo sui numerosi e gravi precedenti (tra cui una risalente condanna per evasione) e sulla inusitata reazione in sede di notifica del titolo cautelare, ma anche per le modalità della condotta, ritenuta indicativa di un'allarmante propensione al delitto in considerazione delle gravi minacce proferite in entrambe le occasioni, del lancio di sassi contro i vetri dell'appartamento, della assoluta infondatezza delle pretese economiche alla base della condotta. Si tratta di elementi non considerati in ricorso, che concorrono a dar luogo ad un percorso argonnentativo privo delle evidenti illogicità denunciabili in questa sede.

4. Alla declaratoria di inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del DAL CORSO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01 ottobre 2021