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Sentenza — n. 40758/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 18/01/2021 nei confronti dell'URSO, in relazione al concorso con ANDREOTTI LORIA Paolo nel delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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sequestro di conti bancari finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione truffa in materia di prestazioni sorveglianza delle relazioni bancarie informazioni bancarie conto corrente

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: URSO Giovanni, nato a S. Paolo del Brasile il 02/01/1959 avverso l'ordinanza emessa in data 31/03/2021 dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 18/01/2021 nei confronti dell'URSO, in relazione al concorso con ANDREOTTI LORIA Paolo nel delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS.

2. Ricorre per cassazione l'URSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta consistere in un mero "copia e incolla" privo di autonome considerazioni in ordine alla configurabilità del reato. Si censura l'ordinanza per aver fatto riferimento a condotte di altri soggetti, alle quali l'URSO era del tutto estraneo, senza chiarire i presupposti del contestato concorso; si rileva inoltre che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - l'oggetto del sequestro erano i conti correnti, e non una somma di danaro, senza che peraltro vi sia alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e al pericutum in mora. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, sottolineando il carattere meramente distorsivo della doglianza e l'assenza di specifica confutazione con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorso è privo di un adeguato ed effettivo confronto con la compiuta motivazione svolta dal Tribunale con riferimento al fumus del concorso dell'URSO nel delitto di truffa a lui ascritto con l'apparente datore di lavoro: fumus desunto dalla mancanza di una struttura aziendale e di effettiva disponibilità di terreni da coltivare, nonché dalle incongruenze tra numero di lavoratori e tipologia di colture, tra il costo della manodopera e la mancanza di ricavi, tra le dichiarazioni dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e sui vari aspetti dell'attività asseritamente svolta, ecc.

Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali necessari per superare positivamente lo scrutinio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato alla sola violazione di legge e quindi alle sole ipotesi di motivazione mancante o meramente apparente: percorso certamente non vulnerato dalla generica affermazione di estraneità dell'URSO alle condotte dell'ANDREOTTI LORIA né, tantomeno, dal riferimento all'"indagata" (chiaramente frutto di un ref uso). Prive di consistenza sono poi le censure in punto di pertinenzialità e di periculum (essendo il sequestro della somma finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.), e di oggetto della misura ablativa (individuato nel danaro, come emerge con chiarezza nel dispositivo del decreto emesso dal G.i.p. Il ricorrente richiama in termini inammissibilmente generici proprie doglianze formulate in sede di riesame).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2021 Il Consigli estensore Vittori ,14azi