Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40340/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40340/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

LA VECCHIA Rosina, nata il 07/04/1930 a Carinola , 2) ANFORA Giuseppe, nato il 28/02/1969 a Formia avverso l'ordinanza emessa in data 02/03/2021 dal Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 324 cod. proc. pen, art. 517 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 517 c.p, art. 177 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, posto che, a fronte di una contestazione suppletiva svolta dal P.M., l'organo giudicante non ha alcun potere di sindacato, con la conseguenza che laddove questa poi si riveli effettuata in ipotesi non consentite (ed il giudice ometta di restituire gli atti con ordinanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 521 cod. proc. pen.), sarà la sentenza ad essere inficiata, in parte qua, da nullità ex art 522 cod. proc. pen.; e deve certamente escludersi, in un'ottica di sistema, che siffatto sindacato, precluso al giudice di merito, sia invece consentito al giudice della cautela reale.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa favoreggiamento confisca dei proventi di reato controinterrogatorio del ministero pubblico pignoramento suppletivo inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 02/03/2021, il Tribunale di Frosinone ha respinto la richiesta di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 517 cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione, con unico atto, LA VECCHIA e l'ANFORA, deducendo violazione dell'art. 517 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Si censura l'ordinanza impugnata, in primo luogo, per aver ritenuto sussistente, nella nuova contestazione, un riferimento alla connessione tra il nuovo delitto e quello già contestato, riferimento in realtà inesistente, non essendo stato richiamato, nel capo di accusa, nemmeno l'art. 81 cod. pen.
art. 517 c.p
nel capo di imputazione, anche alla luce del fatto che nell'epigrafe del decreto vi è un espresso richiamo al fatto che il capo B) è stato contestato dal P.M., all'udienza del 15/01/2021, "ai sensi dell'art. 517 c.p.p.": disposizione, quest'ultima, che - attraverso il richiamo all'art.
art. 177 cod. proc. pen
Il principio di tassatività delle ipotesi di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
pen., essendo specificamente riferita alla "sentenza", non possa trovare applicazione rispetto al decreto di sequestro preventivo, la cui legittimità deve essere valutata unicamente alla stregua delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321 cod. proc. pen.
art. 522 cod. proc. pen
La sussistenza dell'eventuale nullità ex art. 522 cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) LA VECCHIA Rosina, nata il 07/04/1930 a Carinola , 2) ANFORA Giuseppe, nato il 28/02/1969 a Formia avverso l'ordinanza emessa in data 02/03/2021 dal Tribunale di Frosinone visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/03/2021, il Tribunale di Frosinone ha respinto la richiesta di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da LA VECCHIA Rosina e ANFORA Giuseppe avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Cassino, in data 17/02/2021, di una somma di danaro ritenuta profitto del reato di truffa in danno di GIORDANO Vincenzo, oggetto di contestazione suppletiva, da parte del P.M., nel giudizio dibattimentale pendente nei confronti degli odierni ricorrenti per altra analoga ipotesi delittuosa sempre in danno del GIORDANO (cfr. il capo B riprodotto nell'epigrafe del decreto di sequestro).

2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, LA VECCHIA e l'ANFORA, deducendo violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza impugnata, in primo luogo, per aver ritenuto sussistente, nella nuova contestazione, un riferimento alla connessione tra il nuovo delitto e quello già contestato, riferimento in realtà inesistente, non essendo stato richiamato, nel capo di accusa, nemmeno l'art. 81 cod. pen. In secondo luogo, la difesa censura l'interpretazione dell'art. 517 cod. proc. pen. accolta dal Tribunale, secondo cui la contestazione suppletiva sarebbe ammissibile anche se fondata su risultanze già acquisite al fascicolo e anche prima dell'apertura del dibattimento (nella specie, vi era stata solo la costituzione delle parti e la discussione sulle questioni preliminari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto reiterativi e aspecifici. 1.1. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01).

In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, i ricorsi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una mera riproposizione delle medesime doglianze in precedenza già prospettate al Tribunale di Frosinone e respinte dallo stesso, in forza di una motivazione fondata su argomenti del tutto logici e coerenti, con i quali gli odierni ricorrenti non si confrontano affatto. 1.2. Nella specie, il Tribunale di Frosinone ha correttamente considerato incensurabile la scelta del P.M. di effettuare una contestazione suppletiva di un ulteriore reato di truffa prima della formale apertura del dibattimento, scelta ritenuta del tutto in linea con la rado dell'art. 517 cod. proc. pen., che mira a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, nonché conforme ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale è certamente possibile che il PM contesti fatti allo stesso già noti e acquisiti nel corso delle indagini (v.

Sez. 3, n. 44709 del 2004, Galeone). A tal proposito, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che «in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla necessità che la contestazione suppletiva di reato debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento).» (Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep. 2016, Scalia, Rv. 266081).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata emerge, dunque, chiaramente che le contestazioni suppletive del P.M. non sono assoggettate a limiti temporali o di fonte, purché sia pienamente garantito il diritto di difesa, il quale, nel caso di specie, non può affatto dirsi leso né in ragione dell'oggetto della contestazione (relativo a fatti emersi nel corso delle indagini), né tantomeno dalla circostanza formale per cui, al momento delle contestazioni in oggetto, il dibattimento non risultava essere stato ancora ritualmente aperto, essendo intervenuta la sola costituzione delle parti.

Come correttamente evidenziato dal Giudice del riesame è stata, infatti, pienamente salvaguardata la possibilità per gli imputati di accedere a riti alternativi e di predisporre le proprie difese prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale. 1.3. Lo stesso Tribunale di Frosinone ha, inoltre, ritenuto destituita di fondamento l'ulteriore censura prospettata dai ricorrenti, ravvisando una connessione tra l'imputazione originaria e la contestazione suppletiva, dal momento che le condotte oggetto di quest'ultima sono state poste in essere dai medesimi imputati con modalità del tutto analoghe nei confronti della medesima persona offesa, in un arco temporale ristretto e ben delineato.

La sussistenza della suddetta connessione emerge, peraltro, dal verbale dell'udienza del 15/01/2021 - allegato dagli stessi ricorrenti - nel quale si legge che il P.M. ha effettuato una contestazione suppletiva in relazione a "fatti che sono connessi con i fatti di reato di cui al capo sub A, sub 1" (v. verbale udienza 15/01/2021, p. 7). Nessun rilievo assume, quindi, l'asserito omesso richiamo esplicito dell'art. 81 cod. pen. nel capo di imputazione, anche alla luce del fatto che nell'epigrafe del decreto vi è un espresso richiamo al fatto che il capo B) è stato contestato dal P.M., all'udienza del 15/01/2021, "ai sensi dell'art. 517 c.p.p.": disposizione, quest'ultima, che - attraverso il richiamo all'art. 12, lett. B), cod. proc. pen. - individua proprio nell'art. 81 cod. pen. l'unica ipotesi di connessione legittimante la contestazione suppletiva. 1.4.

Alla luce di quanto detto, è evidente che, come correttamente ricostruito dal Giudice del riesame, non sussiste alcuna violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. sotto nessuno dei profili dedotti da LA VECCHIA Rosina e ANFORA Giuseppe sia in sede cautelare sia in sede di legittimità. 1.5. È opportuno, peraltro, precisare che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Frosinone, anche laddove ci fosse stata una violazione dell'art. 517 cod. proc. pen., questa non avrebbe potuto inficiare il decreto di sequestro preventivo impugnato. Il principio di tassatività delle ipotesi di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. implica, infatti, che la fattispecie di nullità di cui all'art.522 cod. proc. pen., essendo specificamente riferita alla "sentenza", non possa trovare applicazione rispetto al decreto di sequestro preventivo, la cui legittimità deve essere valutata unicamente alla stregua delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321 cod. proc. pen.

Ma vi è di più. La sussistenza dell'eventuale nullità ex art. 522 cod. proc. pen. potrà essere rilevata solo dopo la pronuncia della sentenza di condanna. È, infatti, pacifico in giurisprudenza che «in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva).» (Sez. 3, n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, Rigotti, Rv. 273688).

Pertanto, posto che, a fronte di una contestazione suppletiva svolta dal P.M., l'organo giudicante non ha alcun potere di sindacato, con la conseguenza che laddove questa poi si riveli effettuata in ipotesi non consentite (ed il giudice ometta di restituire gli atti con ordinanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 521 cod. proc. pen.), sarà la sentenza ad essere inficiata, in parte qua, da nullità ex art 522 cod. proc. pen.; e deve certamente escludersi, in un'ottica di sistema, che siffatto sindacato, precluso al giudice di merito, sia invece consentito al giudice della cautela reale.

2. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de