Sentenza — n. 40328/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13/02/2020, la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa in data 10/04/2018 dal Tribunale di Isernia, con la quale MINICHIELLO Enzo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa in danno di PROVENZANO Pasquale. Ricorre per cassazione il MINICHIELLO, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente il quadro probatorio emerso, laddove invece la persona offesa non aveva mai incontrato il MINICHIELLO (avendo avuto solo sporadici contatti telefonici con una persona che si era a lui presentata con quel nome), né il ricorrente era stato identificato da alcun pubblico ufficiale; si osserva altresì che i soli versamenti di danaro non potevano costituire prova certa a carico, data anche la singolarità del lasciare a contatti telefonici e via internet la conclusione del contratto di appalto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 40328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo di ricorso, anche questo risulta manifestamente infondato. Occorre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 2 n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782).
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MINICHIELLO Enzo, nato a Pescolanciano il 02/05/1967 avverso la sentenza emessa il 13/02/2020 dalla Corte d'Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/02/2020, la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa in data 10/04/2018 dal Tribunale di Isernia, con la quale MINICHIELLO Enzo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa in danno di PROVENZANO Pasquale.
2. Ricorre per cassazione il MINICHIELLO, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente il quadro probatorio emerso, laddove invece la persona offesa non aveva mai incontrato il MINICHIELLO (avendo avuto solo sporadici contatti telefonici con una persona che si era a lui presentata con quel nome), né il ricorrente era stato identificato da alcun pubblico ufficiale; si osserva altresì che i soli versamenti di danaro non potevano costituire prova certa a carico, data anche la singolarità del lasciare a contatti telefonici e via internet la conclusione del contratto di appalto.
Si lamenta, in definitiva, la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si censura la sentenza per non aver ritenuto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo data la mancata concessione delle attenuanti generiche, e alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi della I. n. 689 del 1981.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, poiché generici e aspecifici. Nel caso di specie, a fronte di una "doppia conforme" di condanna (v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), il ricorrente si è limitato a riproporre in modo del tutto generico censure già prospettate con l'atto di appello, non confrontandosi affatto con le argomentazioni - del tutto logiche e pienamente condivisibili - dell'autorità giudiziaria di Campobasso. In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01). 1.1.1.
Per quanto concerne il primo motivo, relativo all'asserita insufficienza del quadro probatorio emerso, occorre precisare che, invero, come correttamente rilevato dai giudici di merito, la vicenda, ricostruita in termini pienamente coerenti e logici dalla persona offesa, ha trovato riscontro nelle produzioni documentali. In particolare, per quel che qui rileva, la Corte d'Appello di Campobasso ha evidenziato il fatto che la somma di Euro 2.477,00 era stata versata dal PROVENZANO su un conto intestato al MINICHIELLO, il quale non lo ha "disconosciuto".
È risultata, dunque, correttamente provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del MINICHIELLO in ordine alla truffa ascrittagli, nella quale sono state ritenute decisive la ricezione presso il proprio conto corrente e la successiva mancata restituzione della somma indebitamente percepita dal MINICHIELLO, nonché l'assenza di una spiegazione alternativa con riguardo alla stessa, la quale è stata quindi condivisibilmente ricondotta agli specifici artifizi e raggiri posti in essere dal ricorrente. Tra questi ultimi, tra l'altro, occorre qui richiamare quanto esposto nella sentenza di primo grado in ordine al fatto che il MINICHIELLO aveva contattato il PROVENZANO per mezzo di una società fittizia, la cui sede legale era invece risultata corrispondere ad un'abitazione privata, e dopo avergli chiesto una serie di documenti, gli aveva mandato una bozza del contratto di appalto.
In tale prospettiva, a nulla rileva la mancata comparizione del MINICHIELLO all'appuntamento con la persona offesa, circostanza che anzi, come correttamente affermato dal Giudice di secondo grado, avvalora il "piano truffaldino dell'agente"; né tantomeno assume rilevanza l'omessa stipulazione del contratto di appalto vero e proprio, dal momento che - come già accennato anche quanto all'assenza di spiegazioni alternative da parte del ricorrente circa il versamento della somma, mai restituita - assume rilievo dirimente l'avvenuto conseguimento da parte del MINICHIELLO dell'ingiusto profitto, costituito dal corrispettivo per un'attività preparatoria di un contratto di appalto, alla stipulazione del quale, secondo lo svolgimento in concreto della presente truffa, non si sarebbe dovuti addivenire. 1.1.2.
Nel quadro della giurisprudenza sopra tracciato, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e aspecifico. La Corte d'Appello di Campobasso, con motivazione logicamente coerente e del tutto condivisibile, ha, infatti, ritenuto equo tanto il trattamento sanzionatorio riservato al MINICHIELLO quanto l'esclusione dei benefici invocati dallo stesso, in ragione sia del valore economico della truffa - che aveva richiesto un impegno non indifferente da parte della persona offesa - sia dei numerosi e specifici precedenti penali ascritti all'imputato. 1.2.
Quanto al secondo motivo di ricorso, anche questo risulta manifestamente infondato. Occorre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 2 n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782).
In particolare, posto che, come noto, l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28 e rilevato che l'atto di appello del MINICHIELLO reca la data del 18/09/2018, è evidente che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, effettuata per la prima volta in sede di legittimità, non può che essere ritenuta tardiva e quindi inammissibile.2. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del MINICHIELLO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 settembre 2021 Il C