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Ordinanza — n. 39826/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39826/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39826/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEFEUDIS MARCELLA nato a BOLLATE il 11/03/1980 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; procedimento de plano E IN DIRITTO 1. Marcella Defeudis ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal GUP del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso. 1.1. Al riguardo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata. Inoltre, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali. Infine, deduce il vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso della ricorrente nella rapina consumata. 1.2. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 6/9/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39826/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Marcella Defeudis ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal GUP del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso. 1.1. Al riguardo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata. Inoltre, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali. Infine, deduce il vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso della ricorrente nella rapina consumata. 1.2. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 6/9/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso.

Parole chiave

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tentata rapina ripudiazione partecipazione al reato difesa penale ritiro della querela penale rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEFEUDIS MARCELLA nato a BOLLATE il 11/03/1980 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; procedimento de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Marcella Defeudis ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 26/4/2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal GUP del Tribunale della stessa città in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso. 1.1. Al riguardo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata. Inoltre, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al contenuto delle deposizioni testimoniali. Infine, deduce il vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso della ricorrente nella rapina consumata. 1.2. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 6/9/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 1.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, lì 30.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Matilde Cammino