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Ordinanza — n. 39825/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39825/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant explicitly withdrew the lawsuit on August 2, 2021. Although the appellant had previously sought to annul a lower court ruling granting a mitigating circumstance for attempted aggravated robbery, the withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €1,000 to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An explicit withdrawal of a cassation appeal renders the appeal inadmissible, triggering a mandatory condemnation to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of lawsuit inadmissibility procedural costs penalty fund fine tentata rapina commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVICH DANIELA nato il 09/07/1993 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; procedimento de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Daniela Jovanovic ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 3/3/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha concesso alla ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riducendo la pena e confermando l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentata rapina aggravata in concorso. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine alla nullità del giudizio conseguente all'omessa notifica all'imputata ed al difensore del decreto di citazione. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento alla disapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. ed al calcolo della pena. 1.3. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 2/8/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 1.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, lì 30.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giov . DEPOSITATO IN CA