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Ordinanza — n. 39824/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper grounds and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39824/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared four criminal appeals inadmissible without formalities. The appellants challenged a Florence court's sentencing by claiming errors in the most serious crime identified or by requesting acquittal, but the court found their grounds did not meet the requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and each appellant was fined €3,000 for the evident fault in proposing inadmissible causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be lodged on grounds expressly permitted by law; failure to comply renders them inadmissible, and the appellants are liable for procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility Code of Criminal Procedure improper grounds of appeal procedural costs liability monetary fine for fault Cassazione ordinanza sentencing review limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAJOR JANCO nato a PORTOGRUARO il 25/08/1974 GABRIELI NAIKA nato a PIACENZA il 06/05/1980 GRISETTI LAKI nato a TRIESTE il 11/09/1984 FERRI LILIANO nato a BRA il 10/04/1972 avverso la sentenza emessa in data 25/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; rilevato che è possibile procedere senza formalità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che gli imputati Grisetti Laki, Ferri Liliano, Gabrieli Naika e Major Janco ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, lamentando, il primo, l'erronea individuazione del reato più grave, gli altri il mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. (evidenziato, quanto alla doglianza del primo, che la pena applicata corrisponde a quella della quale lo stesso imputato ha chiesto l'applicazione, dando - in ipotesi - causa al presunto vizio dedotto); - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLE