Sentenza — n. 39819/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELESCO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, il quale chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 39819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, il quale chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELESCO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA, il quale chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 15-16/03/2021 -dep. il 28/04/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI in sede di riesame rigettava il ricorso proposto da TELESCO Salvatore contro l'ordinanza con la quale il GIP dello stesso TRIBUNALE in data 29/01/2021 aveva applicato a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere. TELESCO propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori. In prossimità dell'udienza odierna rinuncia ai ricorsi medesimi, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata appena due giorni prima dell'udienza, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr10 Mantovano Matilde Cammino C1139.-~0-q-c, DEPOSITATO IN CANCELLERIA I