Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39802/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39802/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39802/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il P.G. presso la Corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello della stessa città che, in riforma della sentenza del locale Tribunale (del 18/11/2019) che aveva condannato Lupicino Bernardino per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela (essendo stata proposta fuori termine). 1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 646, 649-bis e 99 cod. pen., nonché 546 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 649-bis cod. pen, art. 649-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 39802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella motivazione della sentenza impugnata manca del tutto qualsiasi riferimento al tema relativo alla rilevanza della circostanza aggravante ai fini della procedibilità dell'azione penale, stante la modifica introdotta dall'art. 10 D.Igs. n. 36 del 2018 che ha stabilito la perseguibilità a querela del delitto di appropriazione indebita anche nell'ipotesi aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. contestata all'imputato, salvo che ricorrano, ai sensi dell'art. 649-bis cod. proc. pen., circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali va compresa la recidiva qualificata.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione istanza tardiva di restituzione dei termini revisione della sentenza penale ritardo ingiustificato dell'azione penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 649-bis cod. pen
36 del 2018 che ha esteso a tutte le fattispecie di appropriazione indebita la procedibilità a querela, non tenendo conto della deroga posta a tale regime dall'art. 649-bis cod. pen.
art. 649-bis cod. proc. pen
contestata all'imputato, salvo che ricorrano, ai sensi dell'art. 649-bis cod. proc. pen., circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali va compresa la recidiva qualificata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: LUPICINO BERNARDINO nato a CAMPOCHIARO il 20/11/1958 inoltre: SORVILLO DOMENICA avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.G. presso la Corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello della stessa città che, in riforma della sentenza del locale Tribunale (del 18/11/2019) che aveva condannato Lupicino Bernardino per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela (essendo stata proposta fuori termine). 1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 646, 649-bis e 99 cod. pen., nonché 546 cod. proc. pen.

In particolare, la Corte territoriale, accertato che la querela era stata presentata dalla p.o. fuori termine, aveva dichiarato l'improcedibilità applicando l'art. 10 D.L. n. 36 del 2018 che ha esteso a tutte le fattispecie di appropriazione indebita la procedibilità a querela, non tenendo conto della deroga posta a tale regime dall'art. 649-bis cod. pen. che, invece, ne sancisce la procedibilità d'ufficio al ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali andava compresa, per come affermato anche dalle S.U. (sentenza n. 3585 del 2021), la recidiva qualificata (reiterata, specifica ed infraquinquennale), contestata specificamente all'imputato. 1.2.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale, nonostante la contestazione della recidiva qualificata, aveva omesso di valutarne la rilevanza ai fini della procedibilità. Né tale lacuna poteva ritenersi colmata ritenendola esclusa sul rilievo che il primo giudice - pur affermando la penale responsabilità dell'imputato e la procedibilità a querela del reato - non ne aveva tenuto conto nel calcolo della pena, difettando, sul punto, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione.

2. Con memoria di replica ai motivi di ricorso del P.G. (pervenuta via pec il 3/8/2021), la difesa dell'imputato ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come non facendo della recidiva il primo giudice alcuna menzione, la circostanza doveva ritenersi esclusa, con la conseguenza che nessun obbligo motivazionale incombeva sul punto alla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Invero, la Corte territoriale, nonostante la formale contestazione all'imputato della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, commi 2, 3 e 4 cod. pen., non risulta avere affrontato il tema, avente carattere pregiudiziale rispetto alla decisione intrapresa, relativo alla rilevanza - ai fini della procedibilità - della circostanza aggravante ad effetto speciale. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 3585 del 24/9/2020, dep. 29/1/2021 (Rv. 280262), hanno infatti stabilito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione (tra i quali rientra quello di appropriazione indebita per cui si procede), comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.

Nella motivazione della sentenza impugnata manca del tutto qualsiasi riferimento al tema relativo alla rilevanza della circostanza aggravante ai fini della procedibilità dell'azione penale, stante la modifica introdotta dall'art. 10 D.Igs. n. 36 del 2018 che ha stabilito la perseguibilità a querela del delitto di appropriazione indebita anche nell'ipotesi aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. contestata all'imputato, salvo che ricorrano, ai sensi dell'art. 649-bis cod. proc. pen., circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali va compresa la recidiva qualificata.

Né può ritenersi che tale onere motivazionale sia stato implicitamente adempiuto dalla Corte territoriale mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alle motivazioni ed ai passaggi logico-giuridici del primo giudice. Peraltro, essendo il giudice di seconde cure pervenuto a conclusioni differenti dalla sentenza di primo grado in ordine alla tempestività della querela, la sentenza impugnata difetterebbe della necessaria struttura argonnentativa idonea saldarsi col modello giuridico del primo giudice.

4. Va, pertanto, accolto il ricorso del pubblico ministero, annullandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Roma, li 30/9/2021 Il Consi