Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39800/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di L'AQUILAnel procedimento a carico di: KIPIANI MEGI nato a Kutaisi (Georgia) il 10/02/1966 contro la sentenza emessa in data 25/09/2020 dal TRIBUNALE di L'AQUILA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma, qualificato il ricorso come appello; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 39800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: PG territoriale ricorre per saltum contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto l'imputata dal reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo violazione dell'art. 635 cod. pen., che prevede tuttora come reato il fatto contestato. Il ricorso è fondato, poiché all'evidenza l'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. attualmente vigente, come in precedenza, prevede come reato il danneggiamento delle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero delle cose esposte per le indicate ragioni alla pubblica fede. La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale pubblica istigazione a delinquere ripristino dello stato precedente rettificazione della decisione retrocessione di beni ecclesiastici impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 635 cod. pen
PG territoriale ricorre per saltum contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto l'imputata dal reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo violazione dell'art. 635 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di L'AQUILAnel procedimento a carico di: KIPIANI MEGI nato a Kutaisi (Georgia) il 10/02/1966 contro la sentenza emessa in data 25/09/2020 dal TRIBUNALE di L'AQUILA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma, qualificato il ricorso come appello; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

PG territoriale ricorre per saltum contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha assolto l'imputata dal reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deducendo violazione dell'art. 635 cod. pen., che prevede tuttora come reato il fatto contestato. Il ricorso è fondato, poiché all'evidenza l'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. attualmente vigente, come in precedenza, prevede come reato il danneggiamento delle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ovvero delle cose esposte per le indicate ragioni alla pubblica fede. La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di L'Aquila.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino D