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Sentenza — n. 39594/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for withdrawal; court orders costs and fine for abandoned criminal proceedings against money laundering suspects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three individuals inadmissible due to their formal withdrawal. The appellants had initially challenged a lower court's order regarding preventive seizure for money laundering and tax evasion, citing insufficient evidence and calculation errors. The court ruled that the withdrawal rendered the appeals void under procedural law, thereby ordering the appellants to pay the associated legal costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Withdrawal of cassation appeals renders them inadmissible, triggering a mandatory order for the payment of procedural costs and a pecuniary fine to the fine fund.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs pecuniary fine money laundering seizure criminal procedure code abandoned litigation inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Manuele Ciappi, difensore di fiducia e procuratore speciale di Gradi Mariamelia, Corti Giacomo e Gosi Caterina, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi, allegando le procure speciali rilasciate da ciascuno degli indagati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che può contenersi nella misura di C 1.000,00 ciascuno - in quanto l'art. 616 cod.
art. 11 d.lgs. 74/2000
Hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia e con un unico atto gli indagati, eccependo la violazione di legge circa il riscontro dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che può contenersi nella misura di C 1.000,00 ciascuno - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GRADI Mariamelia nata a Carmignano il 04/01/1945 • CORTI Giacomo nato a Firenze 1'01/11[1973 • GOSI Caterina nata a Firenze il 22/08/1974 avverso l'ordinanza emessa il 09/04/2021 dal Tribunale Libertà Firenze visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luicii Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, previa correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, indicando ai punti Al e A3 la somma di euro 526.711,43 in luogo di 550.068, 94 e ai punti B1 e B3, limitatamente a Godi Caterina, la somma di euro 310.185,00 in luogo di 1.037.722,85.

FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 09/04/2021 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame cautelare, accoglieva l'appello proposto dal PM avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 25/08/2020 di rigetto della richiesta di sequestro preventivo in funzione della confisca diretta e per equivalente nei confronti di Gradi Mariamelia, Corti Giacomo e Gosi Caterina, in qualità di amministratori e soci di varie società, in relazione ai reati di cui agli artt. 11 comma 1, d.lgs. 10/03/2000 n.74 e 648 ter.1 cod. pen., disponendo, con riferimento ad entrambi i reati, il sequestro a fini di confisca, diretta e per equivalente, nella misura indicata e nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, specificate.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia e con un unico atto gli indagati, eccependo la violazione di legge circa il riscontro dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 1) e per le tre ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi 5), 6) e 7), evidenziando altresì alcuni errori materiali nella quantificazione degli importi, con richiesta di correzione.

3. Con dichiarazione del 14/10/2021, l'avv. Manuele Ciappi, difensore di fiducia e procuratore speciale di Gradi Mariamelia, Corti Giacomo e Gosi Caterina, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi, allegando le procure speciali rilasciate da ciascuno degli indagati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, primo comma lett.

d) cod. proc. pen.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che può contenersi nella misura di C 1.000,00 ciascuno - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio 2 omenico G