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Sentenza — n. 39590/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against pre-trial detention citing sufficient evidentiary grounds and lack of logical flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Floris Andrea inadmissible regarding his pre-trial detention order. The appellant argued for legal violations concerning the qualification of weapon possession and the relevance of recidivism risk, claiming the court relied on illogical conjectures. The court rejected these claims, affirming that pre-trial detention requires only qualified probability rather than the precise evidentiary standards of a final conviction, and found the lower court's reasoning logically sound based on intercepted communications and police observations.

Regesto Legislator

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Art. 273, comma 1-bis; Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.: Pre-trial detention requires qualified probability based on relevant evidence, not the rigorous standard of proof for final conviction, allowing the court to rely on coherent inferences without logical flaws.

Parole chiave

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pre-trial detention qualified probability evidentiary standards logical coherence inadmissible appeal recidivism risk procedural law porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod.
Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Art. 94 comma 1.ter disp.att. cod. proc.pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1.ter disp.att. cod. proc.pen. Motivazione semplificata Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Bo
art. 273 cod. proc. pen
- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
richiama espressamente í soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen..
art. 616 c.p
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 4, Sentenza n. 16158 del 08/04/2021
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da: FLORIS ANDREA, nato a Irgoli il 19/8/1983 avverso l'ordinanza resa il 16 aprile 2021 dal Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Floris Andrea avverso l'ordinanza emessa il 6 marzo 2021 dal gip del tribunale di Cagliari con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare nella veste di indagato in ordine ai delitti di tentata rapina pluriaggravata e detenzione di armi. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre Andrea Floris tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta di detenzione di armi da guerra di cui al capo 19 in assenza di elementi indiziari in tale senso e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché il coinvolgimento dell'indagato si fonda su congetture manifestamente illogiche . 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'attualità del pericolo di recidiva, affermato senza considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato avvenuto nel febbraio 2020 circa un anno prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, considerando che l'indagato è estraneo alla banda Olianas.

Manca inoltre la motivazione circa la inidoneità di misure meno afflittive a garantire le ritenute esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammsisibile . Occorre premettere che Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente í soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.. (Cass. sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021).

Condividendo quanto evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta , il collegio rileva che il Tribunale ha ricostruito la dinamica dei fatti sulla base degli elementi emersi nel corso delle indagini e ha descritto il contesto generale in cui si collocano le condotte oggetto di contestazione, richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed i servizi di osservazione e controllo operati dalla polizia giudiziaria attraverso i quali emergeva la presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura che, a seguito di controllo, si dava a precipitosa fuga per poi essere raggiunta dalle forze di polizia ) che rinvenivano a bordo della stessa il solo conducente.

La ricostruzione dei momenti antecedenti il controllo, le operazioni di recupero delle armi e l'accertamento degli eventi successivi, consentono di ritenere sussistente il grave quadro indiziario descritto nell'ordinanza impugnata che non si fonda su congetture ma su una lettura logicamente coerente degli elementi di fatto emersi. Le motivazioni appaiono congrue al compendio indiziario e prive di vizi di ordine logico-giuridico e , come tali immuni da censure rilevabili in sede di legittimità, in cui non può intervenire una nuova ricostruzione dei fatti né sostituirsi l'apprezzamento, non manifestamente logico e razionale, del Giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.Di contro il ricorso mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi indiziari Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riferimento alle esigenze cautelari, in relazione alle quali il Tribunale ha evidenziato la gravità in concreto delle condotte, il contesto in cui le stesse si sono realizzate, la personalità del ricorrente anche in ragione della partecipazione ad un'azione delittuosa avente connotati di professionalità, elementi tutti rispetto ai quali assume valenza non significativa il tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

Anche in punto di adeguatezza della misura adottata, l'ordinanza non mostra criticità ed appare adeguatamente motivare in ragione degli elementi concreti posti a fondamento della decisione, quali, in particolare, il contesto criminale, la dimostrata disponibilità di armi, la capacità di riorganizzazione del gruppo e di programmazione delle azioni illecite. L'ordinanza impugnata appare pertanto immune da censure. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1.ter disp.att. cod. proc.pen. Motivazione semplificata Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Bo