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Sentenza — n. 39579/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39579/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39579/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAGRASTA MARIO nato a MOLFETTA il 10/01/1989 GIGANTE ANTONIO nato a TERLIZZI il 27/06/1997 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina FODARONI, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso di Lagrasta e l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante del nesso teleologico di cui al delitto di lesioni sub D,) ascritto a Gigante; lette le conclusioni dell'avv.

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Sentenza — n. 39579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente Gigante hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Mario Lagrasta è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato, mentre deve essere accolta l'impugnazione di Antonio Gigante.

Parole chiave

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estorsione dichiarazioni inverosimili accusa penale imputazione per reati di stupefacenti reato motivante l'estradizione motivazione
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAGRASTA MARIO nato a MOLFETTA il 10/01/1989 GIGANTE ANTONIO nato a TERLIZZI il 27/06/1997 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina FODARONI, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso di Lagrasta e l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante del nesso teleologico di cui al delitto di lesioni sub D,) ascritto a Gigante; lette le conclusioni dell'avv.

Maurizio MASELLIS, difensore di Antonio Gigante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Bari confermava la decisione di primo grado con la quale Mario Lagrasta e Antonio Gigante, ad esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati rispettivamente alle pene di quattro anni di reclusione e 800 euro di multa e di un anno di reclusione, in quanto dichiarati colpevoli il primo dei reati di estorsione consumata ed estorsione tentata, il secondo di lesione personale aggravata.

2. Hanno proposto ricorso Mario Lagrasta e Antonio Gigante, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Nel ricorso presentato nell'interesse di Mario Lagrasta si lamenta la "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione", in quanto la Corte di appello ha ritenuto credibile la persona offesa senza valutare il contrasto fra quanto descritto nel suo atto di denuncia-querela e quanto dichiarato all'udienza del 17 gennaio 2019 in ordine al momento in cui si sarebbero verificate le richieste estorsive. La responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta sulla base delle sole inattendibili dichiarazioni della stessa persona offesa, prive di riscontri.

4. Con unico motivo la difesa di Antonio Gigante denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico. La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante sulla base di un errato collegamento fra la condotta lesiva del ricorrente in danno della persona offesa e le estorsioni per le quali è stato condannato il coimputato, mai contestate ad Antonio Gigante.

5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente Gigante hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Mario Lagrasta è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato, mentre deve essere accolta l'impugnazione di Antonio Gigante.

2. La difesa di Lagrasta si è limitata a riportare un breve stralcio della testimonianza resa dalla persona offesa all'udienza del 17 gennaio 2019, disposta dal G.I.P. ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., in violazione del principio di autosufficienza (per un caso analogo v. Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 27892:3, in motivazione), tuttora valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, in motivazione; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel contempo il ricorrente ha denunciato genericamente un vizio motivazionale, senza specificare da quale dei tre vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che si pongono in rapporto di alternatività (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rh/ 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 38676 del 25/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541), sarebbe affetta la sentenza impugnata. Invero, i giudici di merito hanno vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni di Paolo Angione, neppure costituitosi parte civile, in ossequio al principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto, impropriamente evocati dalla difesa (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria c:hiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 3 U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). In particolare, il primo giudice, con argomentazioni riprese e condivise nella sentenza impugnata, ha richiamato le ampie dichiarazioni dei testi Giacomo Bruno Angione e Gabriele Pilloni, rispettivamente padre e amico della persona offesa, che hanno avvalorato quelle di Paolo Angione. Le due testimonianze sono state obliterate dal ricorrente, al pari di un altro principio in forza del quale i giudici di merito ben possono avere privilegiato il contenuto della denuncia-querela rispetto a quello di alcune dichiarazioni rese dalla persona offesa un anno dopo, richiamate - va ribadito - solo in minima parte.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. attribuiscono all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti un carattere integrativo e non sostitutivo; conseguentemente le dichiarazioni rese in udienza non sono di per sé stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite nella fase delle indagini (Sez. 2, n. 12791 del 19/02/2020, Tarabelsi, Rv. 279060; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271706; Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424;

Sez. 3, n. 11658 del 17/01/2015, Sirchia, Rv. 259703). Peraltro, il primo giudice, preso atto della testimonianza della persona offesa, che pure ha riferito di un diverso e precedente episodio, riguardante richieste di denaro rivoltegli da Lagrasta e Gigante per un debito di droga, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nei confronti del secondo, autore dell'aggressione, sfociata nel delitto di lesione personale contestato al capo D), alla luce anche della confessione di Gigante.

3. E' evidente, per contro, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello là dove, disattendendo uno specifico motivo di gravame proposto da Gigante, ha affermato che "la contestazione accolta dal primo giudice nella sua accurata ricostruzione poneva la condotta lesiva del Gigante in correlazione con i capi A) e B)": in detti capi, infatti, sono stati contestati reati di estorsione (consumata e tentata) al solo Lagrasta per condotte rispetto alle quali Gigante è rimasto del tutto estraneo. La sentenza, conseguentemente, va annullata sul punto, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà effettuare un nuovo giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e la sola aggravante della recidiva specifica e infraquinennale, potendo in ogni caso, anche nel caso di conferma del giudizio di equivalenza, procedere a una riduzione della pena, in ragione della esclusione dell'aggravante del nesso teleologico.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da Mario Lagrasta, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gigante Antonio, relativamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., che esclude, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di Lagrasta Mario, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle