Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39572/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to late prosecutor appeal violating strict procedural time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision convicting the defendant, ruling that the Prosecutor General's appeal was untimely. The defendant argued the conviction was unjustified due to lack of strong reasoning regarding his identity and the reliability of witness statements. The court rejected these substantive arguments because the procedural defect of the late appeal was an independent ground for annulment that absorbed all other complaints.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 544, comma 1; Art. 585, comma 1 lett. a) e lett. d) c.p.p.; The Court of Cassation must declare inadmissibility of appeals not raised by the second-instance judge due to lateness, regardless of prior procedural determinations, as such defects are not subject to cure.

Parole chiave

Generato dall'IA
late appeal inadmissibility procedural time limits procurator general appeal annulment without remittal independent ground annulment violazione del principio di celerità ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544, comma 1 c.p.p.
Art. 585, comma 1 lett. a) c.p.p.
Art. 585, comma 1 lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020
(Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi).» (così Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014
281630 — 01; in senso conforme anche Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VALENTINO Filippo, nato negli Stati Uniti d'America il 21/11/1978 avverso la sentenza emessa il 14/11/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/11/2019, la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, ha condannato VALENTINO Filippo alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto, riformando integralmente la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 21/11/2013, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva assolto il VALENTINO dal predetto reato per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per cassazione il VALENTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli. Si evidenzia che la sentenza di primo grado, con motivazione contestuale, era stata notificata al P.G. appellante (come da questi precisato nello stesso atto di impugnazione) in data 26/11/2013, e che quindi l'appello avrebbe dovuto essere depositato entro il 11/11/2013. L'impugnazione era, quindi, da considerarsi tardiva sia con riferimento al timbro di deposito apposto dalla Cancelleria in data 16/11/2013, sia con riguardo alla data riportata dallo stesso impugnante (13/11/2013). 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione al difetto di motivazione rafforzata. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato il carattere lacunoso e incerto delle dichiarazioni rese a distanza di anni dalla persona offesa, in sede di rinnovazione dell'istruttoria, la netta diversità della persona riconosciuta rispetto a tutte quelle mostrate alla persona offesa per la ricognizione, nonché la non corrispondenza del VALENTINO alla persona descritta (essendo egli di carnagione scura e non chiara).

In sostanza, il difensore censura l'assenza di una motivazione "rafforzata", non avendo la Corte territoriale individuato l'elemento ritenuto decisivo per la riforma della decisione assolutoria in ossequio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si evidenzia che non può considerarsi motivazione implicita sul predetto diniego quanto affermato dalla Corte in ordine all'applicazione della recidiva semplice.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conferendo valore assorbente alla fondatezza del primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita di essere accolto, in quanto l'atto di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli risulta tardivo. 1.1. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi).» (così Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01; in senso conforme anche Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 -01). 1.2.

Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente rilevato la tardività e la conseguente inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. In data 21/11/2013, il Giudice di appello aveva, infatti, pronunciato la sentenza con motivazione contestuale, ipotesi nella quale, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1 lett.

a) e lett.

d) cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni decorrenti "dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio" ovvero, per quel che qui rileva, "dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello". Dalla lettura dello stesso atto di appello della Pubblica accusa, emerge che la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli era stata effettuata in data 26/11/2013. A fronte di ciò, considerando tanto la data riportata in calce nell'atto di appello (13/12/2013) quanto quella risultante dal timbro di attestazione del deposito apposto dalla Corte di Appello di Napoli (16/12/2013) risulta evidente la tardività dell'appello del Procuratore Generale, intervenuto oltre i quindici giorni legalmente consentiti.

2. Come correttamente sostenuto dal Sostituto Procuratore Generale, la fondatezza del primo motivo di ricorso risulta assorbente rispetto alle altre doglianze.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 20 ottobre 2021 , n Il Considfiere estensore Il Presidente Vittorio Fienza DAnen