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Sentenza — n. 39494/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO Luigi nato a Napoli il 17/09/1969 avverso l'ordinanza in data 26/05/2021 del Tribunale Libertà di Roma visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Zobel del foro di Napoli, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 39494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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traffico di influenze illecite altri reati infrazione commessa nell'azienda infrazione qualificata LStup traffico grave di stupefacenti reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 26/05/2021 il Tribunale di Roma - sezione per il riesame rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
pen.); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO Luigi nato a Napoli il 17/09/1969 avverso l'ordinanza in data 26/05/2021 del Tribunale Libertà di Roma visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Zobel del foro di Napoli, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 26/05/2021 il Tribunale di Roma - sezione per il riesame rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emessa in data 09/11/2020, con la quale era stata applicata a Romano Luigi la misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa per dodici mesi, in relazione alla condotta contestata di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.) e di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Romano, sulla base di tre motivi con i quali ha lamentato l'omessa motivazione rispetto al devoluto e la violazione di legge, con riferimento al reato di cui all'art. 452 - quaterdecies cod. pen., al reato di riciclaggio, alle esigenze cautelari ed alla durata della misura. Con memoria del 10/10/2021 la difesa del Romano, insistendo nei motivi di ricorso, ha ulteriormente confutato la gravità indiziaria per erronea valutazione della base informativa.

3. Lamenta il ricorrente che il tribunale "si sottraeva ad un reale confronto con gli articolati motivi di gravame", prospettando una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, senza considerare che: - in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica; - la ricostruzione della condotta del Romano, descritta nell'ordinanza genetica e condivisa dal tribunale del riesame, con argomentazioni immuni da vizi logici, individua in costui il soggetto che, in concorso con altri, gestiva lo smaltimento illegittimo di ingenti quantitativi di rifiuti speciali (batterie esauste) per fini di profitto, utilizzando i camion della ditta di famiglia (art. 452 quaterdecies cod. pen.) e che commercializzava tali rifiuti, in tal modo occultandone la provenienza delittuosa, con impiego in un'attività economica (art. 648 ter.1 cod. pen.); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce - diversamente da quanto si eccepisce nel ricorso - nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato sì che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

4. Il rilievo sulle esigenze cautelari è generico, anche in questo caso con rinvio all'atto di appello; la richiesta di congrua riduzione del tempo di applicazione della misura non trova riscontro in vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio