Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39491/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39491/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39491/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ELIA Giuseppe nato a Salerno il 03/05/1983 avverso la sentenza in data 21/07/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Silvestro Amodio del foro di Salerno, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 21/07/2020 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 13/01/2020 dal Tribunale di Salerno con la quale D'Elia Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in un supermercato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 89 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 39491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito aggravamento della pena reato di pirateria della strada superamento del limite di velocità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
art. 89 cod. pen
pen., senza la riduzione di un terzo consentita dalla legge), al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ELIA Giuseppe nato a Salerno il 03/05/1983 avverso la sentenza in data 21/07/2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Silvestro Amodio del foro di Salerno, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 21/07/2020 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 13/01/2020 dal Tribunale di Salerno con la quale D'Elia Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in un supermercato.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il D'Elia, tramite il difensore di fiducia, eccependo la nullità della sentenza in relazione alla determinazione della pena (nonostante la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, il trattamento sanzionatorio era stato eccessivo, in violazione dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., senza la riduzione di un terzo consentita dalla legge), al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. (in considerazioni delle contraddittorie ed illogiche conclusioni del perito e dell'omessa valutazione delle criticità rilevate da consulente tecnico di parte), all'insussistente o comunque inadeguato dei motivi di appello sul calcolo della riduzione della pena, violazione del 'art. 89 cod. pen., revoca dell'interdizione legale. Con memoria difensiva del 09/10/2021 la difesa ha insistito nei motivi si ricorso, puntualizzandone la rilevanza.

3. Premesso che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, sent. n. 22445 dell'08/05/2009 - dep. 28/05/2009 - Rv. 244181), il ricorso del D'Elia è inammissibile perché meramente riproduttivo di istanze e tesi difensive già allegate nei precedenti gradi di giudizio ed adeguatamente definite, da ultimo, dalla corte di appello.

4. Il riconoscimento del vizio parziale di mente e la riduzione di pena - oggetto delle censure del ricorrente - hanno trovato soluzione immune da vizi rilevanti in sede di legittimità: le conclusioni del perito nominato dal tribunale sono state ritenute condivisibili, in linea con i criteri scientifici e le osservazioni della collaboratrice psicologica, previa valutazione dei rilievi del consulente di parte, sì che il D'Elia è stato ritenuto pienamente capace d'intendere e di volere (pagine 6 e segg. della sentenza impugnata); la pena base è stata determinata nel minimo edittale, con riduzione inferiore al limite massimo di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti prevalenti, "in ragione della gravità dei fatti, commessi in pieno giorno ai danni di un'esercente un'attività commerciale frequentata da molte persone", sì che la motivazione appare congrua, avendo i giudici di merito modulato la riduzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. secondo criteri logici e plausibili.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Piero Messini D'Ago