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Sentenza — n. 39488/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39488/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39488/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • SORIA Salvatore nato a Volla il 22/05/1975 avverso la sentenza in data 14/02/2020 della Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della parte civile, avv.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Sentenza — n. 39488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente è condannato altresì alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile nella misura liquidata in dispositivo, in conformità con la richiesta.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione insolvenza dell'assicuratore sorveglianza sulle assicurazioni contenzioso dell'assicurazione invalidità sovrassicurazione azione diretta contro l'assicuratore

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • SORIA Salvatore nato a Volla il 22/05/1975 avverso la sentenza in data 14/02/2020 della Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della parte civile, avv.

Giuseppina Sollazzo del foro di Torino, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale e riportandosi a quelle scritte ed alla nota delle spese che deposita. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 14/02/2020 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 21/03/2018 con la quale Soria Salvatore era stato condannato, unitamente ad altri, per il reato di cui all'art. 642, comma secondo cod. pen. (frode ai danni di società assicuratrice) oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Società Reale Mutua di Assicurazioni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Soria tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt.124, 624, comma terzo cod. pen. - artt. 129, 178, 366 cod. proc. pen.) per la tardività della querela, proposta il 24/10/2014, a fronte della consapevolezza acquisita sin dall'08/07/2014 dall'incaricato della compagnia assicuratrice; il vizio di motivazione circa la tesi difensiva dell'inconsapevole coinvolgimento nella dichiarazione del falso sinistro.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

4. La questione sulla tempestività della querela risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità e verte sull'accertamento in fatto della data di conoscenza dei dati idonei a motivarla; a fronte della puntuale definizione della questione da parte del tribunale (pag. 11 della sentenza), l'imputato non ha articolato alcun motivo di appello, con la conseguenza che nel caso - come quello in esame - in cui si affermi la tardività della querela, la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, implicando la determinazione del "dies a quo" un giudizio fattuale che è precluso al giudice di legittimità (Cass. sez. 5, sent. n. 23689 del 06/05/2021 - dep. 16/06/2021 - Rv. 281318).

5. Il secondo motivo - a fronte della cd. doppia conforme pronuncia di condanna - ripropone questioni attinenti al merito, inidonee ad inficiare sul piano logico la tenuta della motivazione (si rinvia a tal fine a alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata circa il potere rappresentativo conferito ad un'agenzia specializzata, in relazione al falso sinistro, per ricevere l'indennizzo dalla società assicuratrice).

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente è condannato altresì alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile nella misura liquidata in dispositivo, in conformità con la richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Piero Messini D'Agos