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Sentenza — n. 39486/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39486/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39486/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Genchi Piero ricorre avverso la sentenza in data 20/06/2019 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 25/06/2013 del Tribunale di Bari che l'aveva condannato per i reati di rapina ed estorsione. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificatogli a mezzo PEC contenente l'avviso della citazione a giudizio di Genchi, senza data di udienza. A tale avviso era allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale Fucazzaro Vittorio per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di Genchi era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen. In forza di ciò deduce la nullità del decreto -di citazione in ragione dell'erronea indicazione, tale da causare un'invincibile incertezza, mancando la data di udienza e risultando allegato il decreto di citazione relativo ad altro soggetto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge la realtà di quanto dedotto con il ricorso. In effetti, la PEC pervenuta al difensore conteneva l'avviso della citazione a giudizio di Genchi, senza data di udienza. A tale avviso era -tuttavia- allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale Fucazzaro Vittorio per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di Genchi era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen.

Parole chiave

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altri reati reato di poca entità perseguimento penale per diffamazione accusa penale frode nel pignoramento promozione dell'accusa penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENCHI PIERO nato a BARI il 20/06/1986 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE DI APPELO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Genchi Piero ricorre avverso la sentenza in data 20/06/2019 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 25/06/2013 del Tribunale di Bari che l'aveva condannato per i reati di rapina ed estorsione. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificatogli a mezzo PEC contenente l'avviso della citazione a giudizio di Genchi, senza data di udienza. A tale avviso era allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale Fucazzaro Vittorio per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di Genchi era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen. In forza di ciò deduce la nullità del decreto -di citazione in ragione dell'erronea indicazione, tale da causare un'invincibile incertezza, mancando la data di udienza e risultando allegato il decreto di citazione relativo ad altro soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge la realtà di quanto dedotto con il ricorso. In effetti, la PEC pervenuta al difensore conteneva l'avviso della citazione a giudizio di Genchi, senza data di udienza. A tale avviso era -tuttavia- allegato un decreto di citazione a giudizio a carico di tale Fucazzaro Vittorio per il giorno 20 giugno 2019, in relazione al procedimento penale n. 1043/2012 Reg. Gen., mentre quello a carico di Genchi era stato iscritto al n. 2440/2014 reg. gen.

Una tale modalità di notificazione provoca un'incertezza assoluta circa la data di fissazione dell'udienza, tale da parificarsi alla totale mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, visto che la PEC non reca nessuna indicazione a tal riguardo, mentre l'udienza indicata nel decreto allegato non è in alcuno modo riferibile all'odierno ricorrente, riguardando un diverso procedimento e un diverso imputato. Deve allora ribadirsi che è affetto da nuliità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione (Sez. 2 - , Sentenza n. 43928 del 18/10/2019, Zerzi, Rv. 277763 - 01).

2. La sentenza impugnata va conseguente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Piro Messini