Sentenza — n. 39479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/6/2020 la Corte di appello di Torino si è pronunciata in relazione ad una pluralità di reati contestati agli odierni ricorrenti RASO Giovanni, MICCOLI Antonio, DOMINELLO Saverio e DOMINELLO Rocco ed altri, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione in data 18/4/2019, con l'annullamento di precedente pronuncia della Corte territoriale avverso le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale cittadino in data 30/6/2017. Le vicende oggetto del procedimento si ricollegano all'esistenza di un'organizzazione criminale riconducibile alla 'ndrangheta, costituita in Piemonte e collegata comunque con l'associazione "madre" operante in Calabria, ed hanno altresì ad oggetto una pluralità di reati-satellite in materia di armi e stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 comma 3 cod. proc. pen, art. 416 bis comma 4 cod. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 629 c.p, art. 7 c.p; Sentenza — n. 39479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso dei ricorrenti sarebbe inconferente il richiamo, operato in sentenza, all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DOMINELLO SAVERIO nato a ROSARNO il 24/01/1955 RASO GIOVANNI nato a TAURIANOVA il 10/11/1963 DOMINELLO ROCCO nato a ROSARNO il 18/05/1976 MICCOLI ANTONIO nato a MESAGNE il 09/02/1978 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse del solo Dominello Saverio e nell'interesse di Miccoli Antonio, ed il rigetto degli altri ricorsi. lette le conclusioni con le quali l'avv. GIUSEPPE DEL SORBO, nell'interesse di Dominello Saverio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. letta la memoria di replica dell'avv. COSIMO PALUMBO, per Raso Giovanni, che ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
.
1. Con sentenza del 15/6/2020 la Corte di appello di Torino si è pronunciata in relazione ad una pluralità di reati contestati agli odierni ricorrenti RASO Giovanni, MICCOLI Antonio, DOMINELLO Saverio e DOMINELLO Rocco ed altri, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione in data 18/4/2019, con l'annullamento di precedente pronuncia della Corte territoriale avverso le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale cittadino in data 30/6/2017. Le vicende oggetto del procedimento si ricollegano all'esistenza di un'organizzazione criminale riconducibile alla 'ndrangheta, costituita in Piemonte e collegata comunque con l'associazione "madre" operante in Calabria, ed hanno altresì ad oggetto una pluralità di reati-satellite in materia di armi e stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona.
L'impianto accusatorio risultava comunque confermato nel complesso anche dalla Corte di Cassazione, che aveva annullato la prima pronuncia della Corte territoriale solo con riferimento a singole posizioni ed a singoli reati, rinviando per nuovo giudizio alla Corte territoriale, la cui sentenza ha rideterminato le pene inflitte agli odierni ricorrenti alla luce della pronuncia della Suprema Corte. RASO Giovanni, MICCOLI Antonio, DOMINELLO Saverio e DOMINELLO Rocco hanno proposto ancora ricorso per Cassazione 2. Il giudizio di rinvio nei confronti di RASO Giovanni (cl. 1963) detto "Rocco", ha avuto come unico oggetto la sussistenza nei suoi confronti dell'aggravante dell'associazione armata, giacché la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza del 16/7/2018 in relazione a tale specifico punto, ferma restando l'irrevocabiltà dell'accertamento in ordine all'esistenza della consorteria mafiosa e della partecipazione del RASO alla stessa.
La Corte, infatti, aveva rilevato contraddittorietà della motivazione che aveva fondato il riconoscimento della consapevolezza del ricorrente in ordine alla disponibilità di armi unicamente sul ruolo svolto dallo stesso, dal carcere, nell'approvvigionamento di un carico di armi dalla Croazia, senza tuttavia aver ammesso la prova a discarico invocata dalla difesa. La sentenza in questa sede impugnata, anche all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa, dalla quale è risultato che l'imputato era stato detenuto nel carcere di Voghera dal marzo al maggio 2003 e dal luglio 2005 fino al 2018, ha confermato la sussistenza dell'aggravante nei confronti del RASO sulla base di un percorso argomentativo diverso ed arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, e fondato sul carattere notoriamente armato del sodalizio in questione, sugli elementi di prova acquisiti in ordine al carattere armato anche dell'articolazione locale in Piemonte, sulla riconosciuta attendibilità del collaboratore Di Mauro e sul rilievo che RASO Giovanni comunque era detenuto per un arco temporale comprensivo okl periodo in cui, secondo le dichiarazioni de relato del collaboratore, avrebbe contribuito dal carcere all'approvvigionamento di armi dalla Croazia: a fronte di tali elementi, ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi non determinante l'imprecisione circa la detenzione del RASO in carcere diverso da quello di Voghera, al momento dell'approvvigionamento di cui si tratta, atteso che il Di Mauro, peraltro con espressioni dubitative, sul punto aveva riferito circostanze apprese da altri, perché riferitegli dal fratello del "Rocco" in ordine alle visite a questo effettuate insieme al padre, sicché poteva ritenersi plausibile che il Di Mauro avesse confuso luogo di detenzione, dal momento che il RASO aveva trascorso comunque a Voghera il periodo più lungo di detenzione.
Con unico motivo di ricorso il RASO ha censurato la sentenza impugnata deducendo la violazione di legge, con riferimento all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., ed all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante in parola. Assume il ricorrente che il giudice del rinvio, pur essendo libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione del fatto, comunque è tenuto a seguire lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, ed invece neL caso di specie la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la sussistenza dell'aggravante proprio sui medesimi elementi della sentenza annullata dalla Cassazione.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sulla scorta della ritenuta attendibilità del Di Mauro, nel ritenere le risultanze del certificato di detenzione acquisito ininfluenti sul giudizio di merito, violerebbe il disposto dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. Ciò anche perché le trascrizioni delle dichiarazioni del Di Mauro smentirebbero l'assunto secondo cui i dubbi espressi dal collaboratore riguarderebbero il luogo in cui erano stati effettuati i colloqui con RASO Diego ed il suocero, così come anche la conflittualità tra lo stesso RASO Diego ed il ricorrente smentirebbero l'attendibilità del collaboratore sul punto.
3. DOMINELLO Saverio e DOMINELLO Rocco, con ricorso a mezzo del comune difensore avv. Domenico Putrino, hanno articolato due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo n. 49), con la quale era a loro contestato originariamente il tentato.onnicidio di TEDESCO Antonio, con le aggravanti dell'essere il fatto commesso con premeditazione, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed al fine di riaffermare il predominio della cosca di appartenenza.
La UramMI) Corte, infatti, con la sentenza sopracitata aveva dichiarato inammissibili le deduzioni inerenti il contesto dell'azione criminosa e la partecipazione dei ricorrenti DOMINELLO Saverio e DOMINELLO Rocco all'episodio criminoso, in qualità di mandanti, disponendo il nuovo giudizio limitatamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto ed alla verifica della sussistenza dell'aggravante della premeditazione: la sentenza impugnata ha riqualificato il fatto nella fattispecie di lesioni volontarie aggravate dalle ulteriori circostanze di cui all'art. 585 co. 1 cod. pen. avuto riguardo all'uso del coltello ed alla premeditazione, oltre che dal metodo mafioso per il quale vi era passaggio in giudicato.
Nella ricostruzione della corte territoriale il ferimento del Tedesco era stato organizzato da Saverio DOMINELLO che, presente sul posto unitamente al figlio Rocco, aveva dato il segnale convenzionale agli esecutori materiali all'arrivo del Tedesco (pagg. 24-27). Ferma restando, però, l'idoneità a cagionare la morte dell'arma utilizzata ed il pericolo di vita in cui la vittima versò in conseguenza dell'accoltellamento, la Corte territoriale è giunta alla riqualificazione del fatto nei sensi sopraindicati ritenendo che le concrete modalità esecutive del ferimento apparissero più in linea con la volontà di ferire che con quella di uccidere.
Ha riconosciuto anche l'aggravante della premeditazione sul rilievo che il ferimento del Tedesco, lungi dal presentarsi come evento occasionale e non previsto, risultava dalle intercettazioni telefoniche previamente organizzato da Saverio DOMINELLO, poi presente sul posto insieme al figlio, tanto che la presenza sul posto del Tedesco era stata prevista dai ricorrenti, pur essendo stato concordato l'incontro con il De Masi, anche perché il Tedesco risultava soggetto coinvolto in precedenti vicende che contrapponevano il DOMINELLO ai Giordano-De Masi, tanto che le ragioni di astio nei confronti della vittima emergevano sia da intercettazioni telefoniche che dall'interrogatorio dello stesso DOMINELLO Saverio.
Evidenziano, a tal proposito, i ricorrenti che l'appuntamento era stato programmato con il De Masi e che, invece, all'incontro si era presentato il Tedesco, sicché l'evento si era sviluppato in difformità rispetto a quanto programmato e lo stesso ferimento della vittima doveva ritenersi circostanza imprevedibile e non programmata sin dalla fase iniziale. L'aggravante della premeditazione, pertanto, avrebbe . dovuto essere esclusa, non essendo . conciliabile con il dolo iniziale. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius: pur avendo la Corte territoriale determinato, per entrambi i ricorrenti, pene inferiori a quelle di cui alla sentenza di primo grado, infatti, a seguito della riqualificazione del fatto di cui al capo 49), si era individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., determinandosi la pena base in anni dieci di reclusione per entrambi i ricorrenti, a fronte di una pena base determinata, in primo grado, in anni otto di reclusione per DOMINELLO SAVERIO ed in anni sette e mesi sei di reclusione per DOMINELLO ROCCO.
Ad avviso dei ricorrenti sarebbe inconferente il richiamo, operato in sentenza, all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.
U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014 Ud.- dep. 14/04/2014 - Rv. 258653): nel caso in esame, infatti, la pena maggiore rispetto a quella determinata in primo grado non concerne un reato satellite, bensì la stessa pena base 4. DOMINELLO SAVERIO, con ulteriore ricorso proposto a mezzo dell'avv. Giuseppe Del Sorbo, ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell'individuazione del reato più grave: ad avviso del ricorrente, infatti, il reato più grave va individuato con riguardo al reato ritenuto in concreto per le singole circostanza riconosciute e tenendo conto dell'eventuale comparazione tra esse: conseguentemente, tenendo conto del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti e la recidiva, nonché l'esclusione dell'aggravante di cui al'art. 7 dal giudizio di bilanciamento, l'estorsione aggravata doveva ritenersi più grave della partecipazione all'associazione mafiosa in quanto, a parità di pena massima detentiva, la prima prevede anche una pena pecuniaria.
Quanto alla pena detentiva massima, infatti, questa è di quindici anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., uguale al massimo previsto dall'art. 629 c.p., aumentato della metà per aggravante ex art. 7 c.p.
5. MICCOLI Antonio ha articolato due motivi di ricorso: - violazione di legge - artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 - con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione alla detenzione ed al porto di due pistole, di cui al capo n. 15), fondata sulla rinnovazione della prova dichiarativa di accusa costituita dalle dichiarazioni di Suad Operta, riconosciute identiche alle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero, e sulle dichiarazioni del collaboratore Di Mauro Cosimo, in ordine alle quali, però, non si è proceduto alla rinnovazione istruttoria, perché ritenuto elemento del tutto pretermesso dal giudice di primo grado. Deduce il ricorrente che tale considerazione comunque non consentiva una rivalutazione senza riassunzione istruttoria, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; -illogicità della motivazione laddove si è ritenuto di attribuire carattere di novità alle dichiarazioni del Di Mauro, già acquisite in primo grado.
6. Il Procuratore Generaleha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi del MICCOLI e di DOMINELLO Saverio e rigettarsi gli altri ricorsi.
7. Con conclusioni scritte del 28 maggio 2021 la difesa di DOMINELLO Saverio ha insistito nei motivi di ricorso.
8. Con memoria del 10 giugno 2021 anche la difesa del RASO ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso all'esame del motivo di impugnazione proposto nell'interesse di RASO Giovanni il rilievo che, all'esito della sentenza pronunciata da questa Corte di Cassazione in data 18/4/2019, è irrevocabile l'accertamento della sussistenza del sodalizio criminoso oggetto del procedimento, una locale di 'ndrangheta piemontese facente capo alla famiglia RASO, così come l'appartenenza a tale cosca del ricorrente RASO Giovanni, con un ruolo di rilievo. La stessa sentenza di questa Corte, invece, pur riconoscendo una generale attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Di Mauro, per i numerosi e significativi riscontri che queste avevano ricevuto, aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia della Corte di appello in relazione al solo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata nei confronti del RASO, trattandosi di aggravante di carattere oggettivo che, però, richiede comunque la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodale.
La Corte di Cassazione aveva ravvisato nella PRIMA sentenza della Corte piemontese, infatti, "una motivazione giuridicamente erronea e comunque manifestamente illogica", laddove, dopo aver proceduto all'esame del collab.orante Di Mauro nel giudizio di appello,, in conseguenza della sua sopravvenuta scelta di collaborazione, non aveva ammesso la prova contraria dedotta invocata dalla difesa del ricorrente, ossia il certificato storico di detenzione volto a verificare l'istituto presso il quale lo stesso era ristretto all'epoca in cui avrebbe fornito a RASO Diego le indicazioni circa il soggetto che avrebbe potuto assicurare l'approvvigionamento di armi dalla Croazia.
La Corte territoriale aveva affermato trattarsi di documentazione che non rispondeva al requisito della sopravvenienza e dell'assoluta necessità, dal momento che comunque poteva farsi riferimento al certificato del casellario giudiziale. La Corte di cassazione, invece, aveva rilevato che anche nel giudizio abbreviato, a fronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione di prove a discarico sui fatti oggetto delle prime, secondo il parametro di cui all'art. 190 cod. proc. pen., fatta eccezione per il caso di prova vietata dalla legge, e che, essendo state raccolte nel giudizio di appello le dichiarazioni del collaboratore, doveva ritenersi incongrua l'affermazione secondo cui la produzione richiesta non era prova sopravvenuta, dovendo ritenersi dirimente, invece, la sopravvenienza del concreto interesse alla produzione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza in questa sede impugnata, emessa all'esito del secondo giudizio di appello, ha congruamente rilevato che dichiarazioni rese dal Di Mauro (già riconosciuto attendibile in linea generale dalla sentenza di questa Corte di Cassazione) hanno trovato un primo riscontro, con specifico riguardo ai tre episodi di importazioni di armi dalla Croazia, realizzate dalla famiglia Raso tra il 2000 ed il 2002, nell'effettivo rinvenimento nel 2017 di armi e munizioni di tipologie corrispondenti a quelle descritte, nel luogo indicato dallo stesso Di Mauro.
La Corte territoriale ha, poi, verificato che negli anni in cui si colloca tale specifica vicenda RASO Giovanni non era detenuto nel carcere di Voghera, pur avendovi trascorso il periodo più consistente della sua carcerazione. Nonostante ciò, ha ritenuto gli esiti di tale verifica inidonei a smentire le dichiarazioni del Di Mauro, rilevando anche che, comunque, consistenti elementi portavano ad attribuire anche al RASO la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio. Senza incorrere in alcun vizio logico o Ouridico, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che la consapevolezza, da parte del ricorrente, della disponibilità di armi da parte della cosca di 'ndrangheta oggetto dell'imputazione emergeva anche dalla natura stessa del sodalizio, una mafia storica notoriamente armata, e perfino da parte della gemmazione piemontese nella quale il Raso operava, "con ruolo di indiscusso spessore", secondo le ormai incontestate parole dei giudici di merito.
Correttamente, poi, la Corte territoriale ha richiamato la consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui , in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (così Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254, in una fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"; allo stesso modo con riferimento alle altre cd. "mafie storiche", cfr.
Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270467; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010). Secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270467) e, tuttavia, la Corte territoriale ha anche evidenziato come dagli stessi capi di imputazione in relazione ai quali la responsabilità di consociati è stata ormai accertata con sentenza irrevocabile, sia risultata la consumazione di reati commessi per finalità associative con uso di armi da parte di associati.
Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, ne ha dedotto la prova della disponibilità di armi anche da parte della locale in parola, e non solo da parte della cosca operante nel territorio di origine, come, del resto, già riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 39363/2019, laddove espressamente ha riconosciuto che si tratta di "consorteria che non solo notoriamente dispone di armi per i propri fini, ma ne disponeva con riguardo al sodalizio venuto alla luce in Piemonte." La Corte territoriale ha altresì evidenziato che la cosca piemontese fa capo proprio alla famiglia RASO e, soprattutto, ha valorizzato il "ruolo di indiscusso rilievo" di RASO Giovanni (cl. 1963), per dedurne la prova della consapevolezza, da parte di questo, del carattere armato del sodalizio: non solo della 'ndrangheta nel suo complesso, sodalizio dal carattere notoriamente unitario, ma anche della locale piemontese.
Si tratta di elementi di per sé sufficienti a giustificare la conferma del giudizio di responsabilità espresso in primo grado nei confronti di RASO Giovanni in ordine al carattere armato dell'associazione, anche indipendentemente dal carattere di riscontro, in essi ravvisato, alla narrazione del Di Mauro con riferimento al pieno coinvolgimento del ricorrente negli acquisiti di armi dalla Croazia, così come dallo stesso appreso da familiari del ricorrente, dichiarazioni ritenute non smentite dall'errore in cui il collaboratore è incorso nell'indicare il luogo della detenzione del RASO al momento del fatto, del quale si è data non illogica motivazione.
La sentenza impugnata ha osservato che il Di Mauro ha fornito un dettagliata descrizione delle modalità con le quali la locale di 'ndrangheta piemontese ha acquistato le armi dalla Croazia, così come apprese non già direttamente da RASO Giovanni, bensì dà suo fratello RASO Diego, all'esito di colloqui che questo - e non già il Di Mauro - effettuava in carcere con il fratello, sicché l'imprecisione sul luogo ove si erano svolti tali colloqui - ai quali il collaboratore non aveva presenziato - non illogicamente è stata ritenuta non determinante, anche al di là delle formule dubitative con le quali si è espresso talvolta il collaboratore.
Nemmeno può riconoscersi alcun fondamento all'assunto difensivo secondo cui, invece, la sentenza impugnata avrebbe violato i principi ripetutamente evidenziati da questa Corte di legittimità in ordine al giudizio di rinvio, secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999;
Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830) Si tratta di principi dai quali la sentenza impugnata non si è in alcun modo discostata, perché la sentenza di questa Corte di cassazione, sez. 6, n. 39363/2019, non ha espresso alcuna valutazione delle risultanze processuali alla quale il giudice di rinvio dovesse ritenersi vincolato, in quanto, come dinanzi ricordato, ha solo censurato l'irritualità del diniego della prova contraria invocata dalla difesa del RASO, per la violazione del diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico sui fatti oggetto dt quelle a carico, rilevando altresì, dinanzi alla. sopravvenienza del concreto interesse all'acquisizione della documentazione sullo stato detentivo del RASO, quale prova contrarla delle dichiarazioni del Di Mauro in sede di appello, l'incongruità dell'assunto della prima pronuncia della Corte territoriale secondo cui la documentazione richiesta non poteva ritenersi prova sopravvenuta.
La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto, pertanto, con argomentazioni tutt'altro che illogiche, della valutazione effettuata in ordine alla documentazione acquisita, ritenuta inidonea a confermare, ma anche a smentire l'attendibilità del dichiarante. Richiamando le caratteristiche proprie della 'ndrangheta e gli elementi che dimostravano la disponibilità di armi anche da parte della sua articolazione locale, nonché il ruolo di rilievo in questa assunto dal ricorrente, pertanto, correttamente il giudice del rinvio ha ritenuto che il suo potere decisorio non fosse limitato alla valutazione solo delle dichiarazioni del Di Mauro, e si è uniformata, invece, alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, derivando dalla sentenza di annullamento il solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Rv. 271696;
Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Rv. 276755). Il ricorso proposto nell'interesse di RASO Giovanni, pertanto, va respinto perché infondato.
2. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di DOMINELLI Saverio e DOMINELLI Rocco non possono trovare accoglimento. 2.1. Va premesso all'esame di tali ricorsi che la declaratoria di inammissibilità delle censure difensive inerenti il contesto dell'azione criminosa di cui all'imputazione del capo 49), che ha portato al ferimento della persona offesa Tedesco Antonio ed il ruolo di mandanti attribuito ai ricorrenti rende incontrovertibili tali aspetti, avendo la Corte di cassazione disposto il nuovo giudizio limitatamente ai soli profili della qualificazione giuridica del fatto e della verifica della sussistenza dell'aggravante della premeditazione.
La sentenza impugnata ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come tentato omicidio, nella, fattispecie di lesioni, volontarie pluriaggravate dall'uso dell'arma e dalla premeditazione, oltre che dal metodo mafioso e dalla finalità di riaffermare il predominio della cosca 'ndranghetista di appartenenza. Ha, quindi, fondato il riconoscimento della premeditazione sul rilievo innanzitutto dell'apprezzabile dato temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua realizzazione: nella ricostruzione della Corte territoriale gli esiti delle intercettazioni telefoniche hanno evidenziato che il ferimento del Tedesco, lungi dal presentarsi come evento occasionale e non previsto, era stato previamente organizzato da Saverio DOMINELLO che, poi presente sul posto insieme al figlio Rocco, aveva dato agli esecutori materiali il segnale convenzionale all'arrivo del Tedesco (pagg. 24-27).
Se è vero, poi, come rilevano i ricorrenti, che l'incontro era stato concordato con il De Masi, deve ritenersi privo di illogicità alcuna il rilievo della Corte di appello secondo cui la presenza sul posto del Tedesco era stata comunque previamente prevista dai DOMINELLO, essendo il predetto, zio del De Masi, persona che era stata coinvolta nelle precedenti vicende che avevano contrapposto DOMINELLO Saverio ai Giordano-De Masi, prendendo parte a precedenti incontri con il DOMINELLO per discutere del locale Harmony e giungendo perfino a dare uno schiaffo al predetto, come dallo stesso DOMINELLO riconosciuto in sede di interrogatorio.
Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile perché volto soltanto a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata ai giudici di merito che, nel caso di specie, senza incorrere in illogicità alcuna hanno desunto la premeditazione da una valutazione congiunta delle finalità di risolvere contrasti di natura economica, dell'astio verso la persona offesa e la volontà di riaffermare il prestigio leso dallo schiaffo ricevuto e, soprattutto, del significativo arco temporale intercorso tra l'ideazione del progetto criminoso e la sua attuazione. 2.2.
E' privo di fondamento anche il motivo di ricorso con il quale i DOMINELLO hanno dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte territoriale, a seguito della riqualificazione del fatto di cui al capo 49), individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., determinando la pena base in anni dieci di reclusione per entrambi i ricorrenti, a fronte di una pena base determinata, in primo grado, in anni otto di reclusione per DOMINELLO Saverio ed in anni sette e mesi sei di reclusione per DOMINELLO Rocco.
Deve, infatti, rilevarsi che la Corte territoriale ha, comunque, inflitto ad entrambi i ricorrenti pene inferiori a quelle di cui alla sentenza di primo grado, Io così uniformandosi alla giurisprudenza di . questa Corte di legittimità, consolidatasi nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 richiamata dal provvedimento impugnato, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Non rileva, a tal proposito, il fatto che nel caso di specie la pena maggiore rispetto a quella determinata in primo grado non concerne un reato satellite, bensì la stessa pena base, in quanto - come chiarito dalla motivazione della stessa pronuncia delle sezioni unite - se la struttura del reato continuato muta in uno qualsiasi dei suoi termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure - come nel caso di specie - nell'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diventa più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), è lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di ogni giustificazione.
Si è conseguentemente statuito, pertanto che, "se la struttura del reato continuato muta in uno qualsiasi dei suoi termini ...(omissis). .l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame" (così S.U. n. 16208 del 27/03/2014, cit.). 2.3. E' infondato anche l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del solo DOMINELLO Saverio dall'avv. Del Sorbo, secondo il quale, tenendo conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti e la recidiva, nonché dell'esclusione dell'aggravante di cui al'art. 7 d.l. 152/91 dal giudizio di bilanciamento, il reato di estorsione aggravata contestata ai capi 42) e 43) avrebbe dovuto essere riconosciuto come più grave della partecipazione all'associazione mafiosa giacché, a parità di pena massima detentiva di quindici anni, la prima prevede anche una pena pecuniaria.
Il ricorso non si confronta adeguatamente, infatti, con la fattispecie contestata al DOMINELLO al capo 1) dell'imputazione, in ordine alla quale è stata riconosciuta la responsabilità dello stesso: la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso aggravata dall'essere armata, aggravante I' la quale è prevista - stante il giudicato formatosi anche in ordine al tempus commissi delicti, ritenuto protrarsi sino al 2017 - la pena della reclusione da dodici a venti anni, superiore, pertanto, nel massimo alla pena massima prevista per il delitto di estorsione aggravata ex art. 7 dl. 152/91, di quindici anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria,.
3. Privi di fondamento, infine, sono anche i motivi di impugnazione posti a sostegno del ricorso del MICCOLI. Con un percorso argomentativo lineare e privo di alcun vizio logico, infatti, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali doveva ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni rese in ordine ai fatti di cui al capo n. 15) (detenzione e porto di armi comuni da sparo) da Suad Operta, condannato in primo grado per il medesimo addebito, all'esito della nuova audizione disposta dalla Corte territoriale, nel corso della quale ha dichiarato di aver venduto a RASO Enrico soltanto delle pistole giocattolo: la Corte ha evidenziato che tali dichiarazioni dovevano ritenersi palesemente volte a scagionare il dichiarante dal medesimo addebito, ed inconciliabili con il profilo degli acquirenti delle armi, ben conosciuti dall'Operta, persone aduse a maneggiare armi e certo non sprovveduti al punto da restare vittime di un così elementare raggiro, peraltro inequivocabilmente smentito dalla conversazione tra il MICCOLI e RASO Enrico, intercettata in ambientale e riportata in sentenza, dalla quale si è ritenuto emergere con chiarezza sia l'interesse del RASO per le armi in questione, sia l'esame di queste da parte dello stesso RASO, esame che ha portato ad escludere che si sia trattato di armi giocattolo.
La Corte territoriale, peraltro, legittimamente ha fondato il giudizio di responsabilità del MICCOLI in ordine al reato di cui al capo n.
15) dell'imputazione non solo sull'apprezzamento delle dichiarazioni dell'Operta in occasione della nuova audizione di questo, ma anche sulla valutazione delle intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni rese in dal collaboratore Di Mauro Cosimo, che ha riferito di aver appreso dallo stesso Operta della cessione di armi dallo stesso effettuate al raso in due occasioni, la prima nel 2009-2010 e la seconda nel 2013. Il giudice del rinvio, così, nel procedere ad una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dell'Operta, previa rinnovazione di tale prova dichiarativa, ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla valutazione delle intercettazioni ambientali e delle dichiarazioni rese dal Di Mauro, né era tenuto in alcun modo a rinnovare anche la prova dichiarativa costituita dall'esame, nel precedente giudizio di appello, del collaboratore Di Mauro, le cui dichiarazioni sono state ritenute "ulteriore elementi del tutto pretermesso nella sentenza di. primo grado", sicché - proprio perché il loro esame era stato in precedenza pretermesso - non può in alcun modo ritenersi che siano state oggetto di