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Sentenza — n. 39280/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre avverso l'ordinanza in data 14/12/2020 dello stesso Tribunale che in sede di appello cautelare ha confermato il decreto in data 10/11/2020 con cui il G.i.p. non aveva convalidato il sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero, avente a oggetto un rapporto finanziario esattamente identificato e intestato ad Adamo Massimo e una somma pari a C 590.000,00 ovvero la maggior somma ivi in giacenza, in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter, cod.pen. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico) e 640-ter, cod.pen. (frode informatica), commessi in danno del Banco BPM s.p.a.

Regesto Legislator

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art. 321 c.p; Sentenza — n. 39280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. 1.1. Il Pubblico ministero richiama correttamente un principio di diritto, in forza del quale «in tenia di misure cautelari reali, il giudice, pur potendo disporle solo su richiesta del RM. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta», (Sez. 2, Sentenza n. 47563 del 29/10/2008, Mauri Rv. 242299 - 01).

Parole chiave

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sequestro di conti bancari sorveglianza delle relazioni bancarie abuso di un impianto per l'elaborazione di dati istruzione penale per appropriazione indebita conto bloccato limitazione del potere cognitivo

Disposizioni normative citate

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art. 321 c.p
"Erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DISALERNO nei confronti di: ADAMO MASSIMO nato a NOCERA INFERIORE il 29/06/1980 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPOINA FODERONI. a seguito di trattazione a norma delliart. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza li.intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre avverso l'ordinanza in data 14/12/2020 dello stesso Tribunale che in sede di appello cautelare ha confermato il decreto in data 10/11/2020 con cui il G.i.p. non aveva convalidato il sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero, avente a oggetto un rapporto finanziario esattamente identificato e intestato ad Adamo Massimo e una somma pari a C 590.000,00 ovvero la maggior somma ivi in giacenza, in relazione ai reati di cui agli artt. 615-ter, cod.pen. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico) e 640-ter, cod.pen. (frode informatica), commessi in danno del Banco BPM s.p.a.

Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione agli artt. 291, co. 1, c.p.p. e 292, co. 1 lett. b), c.p.p." Il Pubblico ministero ricorrente premette che il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto del G.i.p. valorizzando il fatto che nella richiesta cautelare venivano contestati a carico di ignoti i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter, cod.pen., facendo discendere la conclusione -che si assume erronea- di ritenere che la sola provvisoria imputazione posta a base del decreto di sequestro emesso in via d'urgenza delimitasse l'ambito del giudizio rimesso al G.i.p. con la richiesta di convalida.

Da ciò -scrive il ricorrente- l'ulteriore «erronea considerazione secondo cui "a fronte di una contestazione cautelare specificamente limitata a fatti posti in essere in danno della Banca BPM s.p.a." non fosse possibile [...] estendere il controllo giurisdizionale a fatti diversi da quelli specificamente contestati nella vicenda in esame, quali indubbiamente devono ritenersi quelli evidenziati dal P.M. nell'appello cautelare». Secondo il ricorrente tale argomentare configura la violazione di due disposizioni di legge «poiché il codice prevede che il PM sottoponga al giudice semplicemente "gli elementi su cui la richiesta si fonda" (art. 291, co. 1, cod.proc.pen.) e richiede che l'ordinanza contenga, a pena di nullità, solo una descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme che si assumono violate (art. 292, co. 1, lett.

b) c.p.p.». Si osserva, dunque, che se il Tribunale «avesse correttamente applicato i criteri ermeneutici sopra descritti avrebbe, senza dubbio rinvenuto, fin dall'originario provvedimento d'urgenza emesso dal PM, sia la probabile fondatezza in diritto di quanto oggetto della provvisoria contestazione mossa, sia tutte le ulteriori ragioni poste a fondamento della domanda cautelare, puntualmente evidenziate anche nell'atto di appello». A sostegno di tale ultimo assunto spiega che il compiuto vaglio della vicenda di merito avrebbe portato a constatare che la provvisoria contestazione del PM si riferiva sia alla vicenda che aveva interessato Grandoni Laura, sia agli ulteriori e allarmanti episodi di accesso abusivo al sistema informatico subiti da BPM, indicati nella nota integrativa in data 2.11.2020, ritenuta troppo generica dal G.i.p. La restante parte del ricorso illustra gli elementi fattuali della vicenda e i contenuti del decreto di urgenza, al fine di risaltare l'erroneità del convincimento del G.i.p. circa l'assenza delle querele che, invece, risultavano allegate.

Ulteriori argomenti sono spesi sul tema del vizio di ultra-petizione in materia di cautela reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il Pubblico ministero richiama correttamente un principio di diritto, in forza del quale «in tenia di misure cautelari reali, il giudice, pur potendo disporle solo su richiesta del RM. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta», (Sez. 2, Sentenza n. 47563 del 29/10/2008, Mauri Rv. 242299 - 01).

Il principio, però, non si attaglia al caso concreto, dove il G.i.p., prima, e il Tribunale, dopo, hanno ritenuto che gli elementi addotti dall'odierno ricorrente non fossero sufficienti a configurare i requisiti richiesti per l'applicazione della misura reale richiesta, così che non si ravvisano gli estremi della violazione di legge denunciata dal ricorrente. 1.2. Le ulteriori lamentele contenute nel ricorso -a dispetto della loro intitolazione- si mostrano esclusivamente dirette al contenuto della motivazione, ma non deducono alcuna violazione di legge, in quanto il ricorrente non fa altro che riproporre le medesime argomentazioni di fatto esposte al giudice di gravame e da questo disattese con motivazione che viene avversata soltanto con la proposta di una rilettura antagonista delle risultanze processuali, così ponendosi al di fuori del perimetro di giudizio rimesso al giudice di legittimità.

Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). 1.3.

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 21/4/2021 Il Consigliere est. Preidente Antonio Sa