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Sentenza — n. 39275/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraud conviction due to statute of limitations expiration despite procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Diana Mario of fraud without remanding the case. Although the lower courts found Mario guilty of deceiving a landlord by issuing fake checks, the defense argued the contract was invalid and no unjust enrichment occurred. The court ruled that while the legal characterization of fraud was flawed, the conviction was ultimately void because the statute of limitations had expired before the judgment became final.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 161 c.p.; The criminal liability for fraud is extinguished by the statute of limitations, rendering a conviction void even if the lower court failed to adequately address the specific material prejudice to the victim.

Parole chiave

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statute of limitations criminal fraud extinction of liability contractual deception unjust enrichment Cassation annulment prescription period accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 159 c.p.
Deve precisarsi che la prescrizione risulta, comunque, maturata nel corso del giudizio alla data del 30/07/2020, pure computati i termini ex art. 159 c.p. anche ove si faccia riferimento all' ultima delle condotte menzionata in sentenza (4 maggio 2012).
Art. 161 c.p.
art. 159 c.p
Deve precisarsi che la prescrizione risulta, comunque, maturata nel corso del giudizio alla data del 30/07/2020, pure computati i termini ex art. 159 c.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIANA MARIO nato a FROSINONE il 09/02/1950 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato Avvocato DE GASPERIS SANDRO il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 14/03/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 06/07/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato Diana Mario per il reato di truffa, rideterminando il trattamento sanzionatorio. I giudici di merito ritenevano integrata la penale responsabilità dell'imputato il quale con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi ad Affinito Vincenzo, proprietario dell' immobile sito in Frosinone Largo Antonio Paleario n. 9 quale amministratore e legale rappresentante della società Phoenix s.r.l. locataria di detto immobile e nell' offrire in pagamento di alcun canoni di locazione due cambiali entrambe a firma di Diana Mario nella suddetta qualità la prima di euro 4.777,00 emessa in data 4 maggio 2012 con scadenza 14 giugno 2012 e la seconda di euro 4.000,00 emessa in data 16 febbraio 2012 con scadenza 11 luglio 2012, entrambe protestate perché emesse da soggetto, che non era legale rappresentante della imble 14z) società e, comunque, per carenza di fondi, aveva/rn errore la persona offesa in ordine alla volontà di adempire e di proseguire il rapporto locatizio, con danno per il proprietario pari ai canoni non pagati ed ingiusto profitto pari al valore locativo dell' immobile.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di truffa nella fattispecie in esame. Assume che nel caso de quo non era configurabile un' ipotesi di truffa contrattuale in quanto Affinito Vincenzo non aveva stipulato alcun contratto con il Diana ed atteso che non sussisteva un ingiusto profitto per l' imputato in quanto la parte locataria era la Phoenix s.r.l. debitrice dei canoni e dichiarata fallita e che l' Affinito non aveva subito alcun ulteriore danno rispetto ai canoni non pagati e per il cui recupero lo stesso poteva solamente inserirsi al passivo fallimentare, e considerato che mancava ogni condotta decettiva da parte dell' imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che stante la non manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità, nella fattispecie in esame, dall' ipotesi di truffa contrattuale - apparendo carenti sul punto le argomentazioni della corte territoriale - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione della maturata %prescrizione del reato. Va, invero, rilevato che come lamentato dalla difesa del ricorrente i giudici di merito non hanno adeguatamente chiarito quale effettivo e concreto pregiudizio patrimoniale avrebbe subito la persona offesa, titolare del bene locato, per effetto della condotta decettiva dell' imputato. cu;u-121AP Trattasi di tematica cheneritato uno specifico approfondimento del tutto omesso dalla corte territoriale pur a fronte delle specifiche doglianze formulate dal Diana.

2. Occorre, invero, rilevare che sono ad oggi trascorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. (pari ratione temporis pari a sette anni e sei mesi), pure considerati i periodi di sospensione dal 10 Novembre 2014 al 6 Luglio 2015, tenuto conto che nel capo di imputazione i fatti risultano contestati al 1 settembre 2009. Deve precisarsi che la prescrizione risulta, comunque, maturata nel corso del giudizio alla data del 30/07/2020, pure computati i termini ex art. 159 c.p. anche ove si faccia riferimento all' ultima delle condotte menzionata in sentenza (4 maggio 2012).

3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il